Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42810 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 42810 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Siega Gianfranco, nato a Resia il 26/02/1965

avverso la sentenza dell’11/07/2012 del Tribunale di Udine

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Cividale del Friuli del 23/01/2012, con la quale Gianfranco Siega era
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Faedis il
21/02/2010 in danno di Placido Merlino colpendolo con una testata e
cagionandogli contusione cranica frontale.
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Data Udienza: 18/06/2014

L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa ed alla preferenza data al riscontro positivo delle dichiarazioni della teste
Lucia Vanone su quello negativo di quanto riferito dal teste Luigino Vanone,
nonostante le ragioni di inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti prospettata
dal Merlino e le contraddizioni della stessa con le dichiarazioni di Lucia Vanone,
esposte nel ricorso. Lamenta altresì contraddittorietà della motivazione rispetto

persona del Merlino, alla mancanza di tali segni su quella dell’imputato ed alla
plausibilità che il Merlino potesse essersi procurato le lesioni refertate.
2. Sulle statuizioni civili, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in
ordine alla prova del danno liquidato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi proposti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato sono
inammissibili.
Le censure di illogicità dei ritenuti riscontri delle dichiarazioni della persona
offesa sono generiche, laddove per un verso lamentano la mancata valutazione
di asserite incongruenze nelle dichiarazioni del Merlino e fra le stesse e quelle
della teste Lucia Vanone, le quali venivano viceversa specificamente discusse e
ritenute irrilevanti dal Tribunale con argomentazioni alle quali il ricorrente
contrappone rilevi di merito fondati sulla diretta valutazione degli elementi di
prova ed improponibili in questa sede; e per altro trascurano gli ulteriori riscontri
indicati dai giudici di merito nell’arrossamento sull’arcata sopracciliare sinistra
della persona offesa notato dal verbalizzante Vannelli e nel referto attestante le
lesioni contestate, rispetto al quale altrettanto generici risultano i rilievi del
ricorrente sulla possibilità di lesioni autoinferte, peraltro valutata come
inattendibile dal Tribunale per l’incompatibilità con lo stato di agitazione del
Merlino, e sull’inconferente circostanza della mancata constatazione di segni sulla
persona dell’imputato, non incompatibile con l’aggressione denunciata. Analoga
genericità contraddistingue la censura di ingiustificata svalutazione delle
dichiarazioni del teste a difesa Luigino Vanone, motivatamente ritenute
inattendibili nella sentenza impugnata per la vicinanza del teste all’imputato,
cognato del primo, l’ammissione del testimone di aver inveito contro la persona
offesa ed il suo atteggiamento processuale di particolare sollecitudine
nell’escludere contatti fisici fra l’imputato e la persona offesa.
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alla mancata constatazione, da parte delle persone intervenute, di segni sulla

2. Il motivo proposto sulle statuizioni civili è anch’esso inammissibile.
La censura di carenza motivazione sulla prova del danno risarcibile è invero
generica a fronte dell’evidente richiamo della sentenza impugnata alle lesioni
documentate nel referto, all’esplicito riferimento del Tribunale alla gravità di
un’azione aggressiva costituita da una testata improvvisamente sferrata ed alla
liquidazione del risarcimento nella modesta entità di C. 800, congrua rispetto alle
lesioni ed alla sofferenza morale desumibile dagli elementi menzionati.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18/06/2014

Il Consigliere estqnsore

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

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