Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4281 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4281 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAMBINO ENRICO N. IL 13/07/1987
avverso la sentenza n. 2404/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

GAMBINO Enrico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
nei suoi confronti dalla Corte di appello di Palermo il 20 novembre 2012, lamentando
la mancata applicazione della diminuente di cui al capoverso dell’art. 648 cod. pen.,
la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena,
formulando peraltro censure del tutto aspecifiche.
Il ricorso è dunque palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi.
Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglie

tensore

Il esidente

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