Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42803 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42803 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIAHI ABDELOUAHAB N. IL 05/03/1989
avverso l’ordinanza n. 1211/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Riahi Abdelouahab, a mezzo del difensore,
deducendo violazione del diritto di difesa e omessa motivazione, avverso
l’ordinanza indicata in rubrica con cui il Tribunale di Milano ha ri g ettato
l’incidente di esecuzione avente ad o gg etto la contestazione dell’esecutività della
sentenza di applicazione della pena, pronunciata il 25.06.2013 dal medesimo
Tribunale, per omissione della notifica de g li avvisi di fissazione dell’udienza
alla Corte di cassazione, è manifestamente infondat o e deve essere dichiarato
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L’avviso dell’udienza camerale dinanzi a q uesta ‘Corte, inYatti, era stato 141-au;
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ritualmente notificato al difensore di fiducia del Riahi, avv. Carlo Raffa g lio, così –
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come correttamente
correttamente ritenuto dall’ordinanza impu g nata, in conformità al chiaro
disposto dell’art. 613 comma 4 del codice di rito, secondo cui g li avvisi che
devono essere dati al difensore sono notificati (anche) all’imputato soltanto nel
caso in cui q uesti non sia assistito da un difensore di fiducia ; la dog lianza, q ui
riproposta, del ricorrente di non aver ricevuto notifica personale dell’avviso (in
carcere o nel domicilio da lui eletto nel ricorso presso l’avv. D’Alessio, che non
era il difensore – nominato – del
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All’inammissibilità del ricorso conse g ue la condanna del ricorrente al pa g amento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene e q uo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
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camerale sull’impu g nazione di le g ittimità proposta avverso la sentenza dinanzi