Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42802 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42802 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAGARI PASQUALE N. IL 27/04/1964
avverso l’ordinanza n. 814/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Zagari Pasquale, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in rubrica con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha
rigettato il reclamo proposto avverso il diniego di permesso premio ex art. 30-ter
ord.pen., motivato sull’assenza di redazione del programma di trattamento e
sulla considerazione della gravità dei reati commessi (per i quali lo Zagari sta
espiando la pena dell’ergastolo), tale da non consentire alcuna ragionevole
condannato.
Il ricorso, che deduce genericamente i vizi di violazione di legge e di mancanza di
motivazione, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto lamenta un’omessa
valutazione della revisione della condanna alla pena perpetua, alla stregua dei
principi affermati dalla CEDU nella sentenza Vinter c/ Regno Unito, che esula
completamente dall’oggetto del provvedimento impugnato (e altresì dell’istanza
originaria dello Zagari), con le cui argomentazioni giustificative del rigetto del
permesso premio il ricorrente evita completamente di confrontarsi, così che il
gravame si rivela aspecifico e radicalmente inidoneo a produrre qualsivoglia
effetto devolutivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
prognosi di esclusione del rischio di recidiva e del pericolo di fuga del