Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42801 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42801 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALTIC AHMET N. IL 10/10/1968
avverso l’ordinanza n. 2519/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Baltic Ahmet, personalmente, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata
in rubrica con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo
proposto avverso il diniego di permesso premio ex art. 30-ter ord.pen., motivato
sull’attualità del pericolo di fuga del condannato alla stregua del lungo fine pena
conseguente alla condanna all’ergastolo per ì reati di duplice omicidio e
distruzione di cadavere, commessi in un contesto di vendette tra gruppi criminali

positivi progressi comportamentali descritti nella relazione di sintesi e il
rinvenimento nella cella del Baltic di alcune strisce di lenzuola, significativo del
suo possibile coinvolgimento in un progetto di evasione dal carcere.

Il ricorso, che lamenta genericamente i vizi di illogicità del provvedimento
impugnato, di violazione di legge e di travisamento degli atti, deve essere
dichiarato inammissibile, perché si esaurisce in una contestazione del merito
delle motivazioni in forza delle quali il Tribunale ha rigettato il reclamo, a cui il
ricorrente contrappone una propria diversa lettura degli elementi di fatto
rappresentati dalla ininterrotta carcerazione per oltre 23 anni, dalle risultanze
positive della relazione di sintesi (che l’ordinanza gravata ha ritenuto inconferenti
con argomentazioni adeguate), dalla presenza di più detenuti nella sezione in cui
erano state rinvenute le strisce di stoffa utilizzabili per realizzare una corda
rudimentale, secondo lo schema tipico di un gravame di merito estraneo allo
scrutinio di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

rivali; il Tribunale ha anche valorizzato la natura eccessivamente recente dei

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