Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42800 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42800 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHATIR EL MOSTAFA N. IL 18/07/1978
avverso l’ordinanza n. 7808/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 20/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha
revocato con effetto ex tunc l’affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del
1990 concesso a Chatir El Mostafa, in conseguenza delle reiterate condotte
persecutorie, integranti i reati di cui agli artt. 612, 612 bis, 581, 594 cod.pen.,
che la ex fidanzata del condannato aveva denunciato di aver subito, col carattere
della continuità e dell’attualità, da parte del Chatir, consistite nell’invio di SMS
ingiuriosi e minatori, in appostamenti, pedinamenti e minacce di morte,

vittima, percossa e presa a schiaffi nei pressi di una fermata della metropolitana;
il Tribunale riteneva le condotte rivelatrici di assenza di partecipazione
dell’affidato, fin dall’inizio, al percorso rieducativo, e revocava perciò la misura
alternativa, giudicata inidonea a cautelare il pericolo di (ulteriore) reiterazione
della condotta criminosa.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore del Chatir, deducendo violazione
di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva con
riguardo alla documentazione richiesta, è palesemente inammissibile, in quanto
si risolve in una mera contestazione, in esclusivo punto di fatto, della sussistenza
e del significato delle condotte addebitate all’affidato e puntualmente descritte
nella denuncia sporta dalla persona offesa, condotte che il ricorrente cerca tra
l’altro di giustificare – in modo del tutto inconferente – con l’irritazione dovuta a
comportamenti della vittima ritenuti incompatibili con la sua qualità di (ex)
fidanzata; la doglianza si esaurisce, in definitiva, in un gravame dì merito che
non denuncia, in realtà, alcun vizio di legittimità del provvedimento impugnato,
posto che anche la lagnanza riguardante la mancata acquisizione della scheda
telefonica del Chatir si rivela del tutto generica e inconferente, essendo
dichiaratamente diretta solo a ridimensionare, e non a elidere, le molestie
, denunciate (riconducendole aLl’art. 60 gesto chi alj’an,_ 612 bis cod. pen.)031.
bovx AZ- kuuk.4,- vw■
Lt-,1 a4

All’inammissibilità delOicorso cesegue a condann del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzion
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

culminate nell’aggressione fisica posta in essere il 13.06.2014 ai danni della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA