Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4280 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4280 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO COCO FRANCESCO N. IL 28/06/1990
GIORDANO SAMUELE N. IL 18/03/1992
CALABRIA SALVATORE N. IL 11/02/1990
avverso la sentenza n. 3838/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

LO COCO Francesco, GIORDANO Samuele e CALABRIA Salvatore
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei loro confronti
dalla Corte di appello di Palermo il 21 febbraio 2013, con la quale era stata
confermata la condanna pronunciata a loro carico dal tribunale della medesima città il
28 agosto 2012, limitandosi peraltro a formulare nella sostanza le stesse censure già
dedotte ai giudici di appello e da questi motivatamente disattese, senza che il relativo
apporto argomentativo abbia poi formato oggetto di una articolata ed autonoma
critica impugnatoria. I ricorsi sono pertanto inammissibili perché generici. La
giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare
che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre
2002, Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000,
Barone; Cass., Sez. IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consiglie

tensore

Il Pr sidente
-•

A

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