Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 428 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 428 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALGERI FABIO nato il 12/08/1987 a PALERMO

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 05/10/2016, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo,
in data 12/02/2014, nei confronti di ALGERI FABIO in relazione al reato di cui all’ art.
648 bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo: con il primo motivo di
ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648 bis cod.
pen., con riferimento alla ritenuta responsabilità, essendo provato in atti che il veicolo
detenuto dall’imputato era stato legittimamente acquistato da Mendolia Roberto e che
erano stati effettuati diversi interventi di manutenzione, ciò che giustificava l’esistenza
di difficoltà nella lettura del numero di telaio, non attribuibile quanto alla sua
alterazione all’imputato; con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di
motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nel meno grave
delitto di ricettazione del solo organo motore montato sulla vettura; con il terzo
motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con

Data Udienza: 21/11/2017

riferimentò al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen.
I motivi di ricorso sono inammissibili: il primo ed il secondo in quanto formulati
per motivi non consentiti, poiché mirano sostanzialmente ad una rilettura dei fatti
oggetto di accertamento e valutazione da parte del giudice d’appello, che ha fornito al
riguardo motivazione coerente e adeguata; inoltre, la prospettiva del ricorrente, che
intende far discendere dall’acquisto effettuato dall’imputato la sua buona fede, è

targa dell’auto che si assume lecitamente acquistata, a conforto dell’operazione diretta
ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa sia del corpo della vettura
che dell’organo motore, di sicura provenienza illecita; anche il terzo motivo di ricorso è
inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie, il giudice di secondo grado
ha indicato nei precedenti specifici risultanti a carico dell’imputato l’elemento ostativo
al riconoscimento delle invocate attenuanti.
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla ca ndelle ammende.
Così deciso il 21/11/2017
Il Consigli
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Il Pre
Ugo De

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smentita in atti dalla circostanza che sulla vettura da lui utilizzata era presente solo la

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