Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42798 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42798 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERILLO GERARDO N. IL 18/11/1954
avverso l’ordinanza n. 875/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da Periti() Gerardo avverso il decreto del Ministro
della Giustizia avente ad oggetto la proroga del regime penitenziario
differenziato ex art. 41-bis ord.pen. al quale il detenuto è sottoposto, sul duplice
presupposto della perdurante operatività del clan camorristico di appartenenza,
tuttora attivo nel territorio di Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e comuni
limitrofi (ed attinto nel 2010 da un sequestro di beni del valore complessivo di 35
clan, di cui continua a dirigere – dal carcere – le attività criminali, così come
accertato sulla base delle intercettazioni ambientali; il Tribunale ha valorizzato
altresì la scorretta condotta intramuraria del Perillo, destinatario di un rapporto
disciplinare del 2.06.2014, a conferma dell’assenza di segnali di ravvedimento.
Ricorre per cassazione Periti° Gerardo, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, con
riguardo alla sussistenza dei presupposti del provvedimento impugnato, di cui
denuncia l’assenza di vaglio critico e l’apprezzamento illogico e travisante dei
dati di fatto in base ai quali era stata ritenuta l’operatività ancora attuale del clan
Panico-Perillo, contraddetta da una serie di elementi di fatto indicati nel ricorso,
attestanti che il gruppo camorristico era stato completamente disarticolato dagli
interventi delle forze dell’ordine.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, oltre a dedurre vizi di
motivazione che non è consentito proporre nei riguardi del provvedimento in
oggetto (che ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 41-bis ord.pen. può essere
impugnato solo per violazione di legge), si limita nel resto a una generica
contestazione – basata su una lettura alternativa di una serie di dati di fatto – del
merito dell’ordinanza reiettiva del reclamo, che risulta correttamente motivata
nei suoi presupposti applicativi e non è perciò censurabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
milioni di euro), e del ruolo apicale ancora ricoperto dal Perillo nell’ambito del