Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42797 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42797 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REXHEPI FATION N. IL 18/05/1985
avverso l’ordinanza n. 3484/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Rexhepi Fation, personalmente, avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha
rigettato in data 11.06.2014 il reclamo avverso il diniego del beneficio della
liberazione anticipata richiesto in relazione ad alcuni semestri di pena espiata,
motivata sulla scorta di più illeciti disciplinari, di varia natura, commessi dal
condannato (non contestati nella loro materialità) e ritenuti – per la loro gravità e
Rexhepi all’opera di rieducazione, deve essere dichiarato inammissibile perché
del tutto generico, limitandosi a una contestazione formulata in termini stereotipi
(come tali adattabili a una serie indeterminata di gravami) e privi di qualsiasi
specifico riferimento critico al provvedimento impugnato, con le cui motivazioni il
ricorso omette completamente di confrontarsi, così da risultare radicalmente
privo del requisito della specificità dei motivi, neppure articolati (del resto) in
veste formale di vizi di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
reiterazione – espressione della scarsa capacità di partecipazione dimostrata dal