Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42796 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42796 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REXHEPI FATION N. IL 18/05/1985
avverso l’ordinanza n. 1971/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cessazione proposto da Rexhepi Fation, personalmente, avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha
rigettato in data 16.01.2013 il reclamo avverso il diniego del beneficio della
liberazione anticipata richiesto in relazione ad alcuni semestri di pena espiata,
motivata sulla scorta dei plurimi illeciti disciplinari, di varia natura, commessi dal
condannato e ritenuti – per la loro gravità e reiterazione – espressione certa

dichiarato inammissibile perché del tutto generico, limitandosi a una
contestazione formulata in termini stereotipi (come tali adattabili a una serie
indeterminata di gravami) e privi di qualsiasi specifico riferimento critico al
provvedimento impugnato, con le cui motivazioni il ricorso omette
completamente di confrontarsi, così da risultare radicalmente privo del requisito
della specificità dei motivi, neppure articolati (del resto) in veste formale di vizi
di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

dell’omessa partecipazione del Rexhepi all’opera di rieducazione, deve essere

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