Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42795 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42795 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVIANO GIUSEPPE N. IL 30/09/1963
avverso l’ordinanza n. 1724/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il

ricorso per cassazione proposto da Graviano Giuseppe, personalmente,

avverso l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di sorveglianza di
Milano ha rigettato il reclamo del ricorrente, detenuto sottoposto al regime
differenziato di cui all’art. 41-bis ord.pen., nei confronti del provvedimento di
trattenimento di una lettera di (ritenuto) significato oscuro e potenzialmente in
grado di contenere messaggi criptati, è manifestamente infondato e deve essere

Il ricorrente si limita a denunciare la violazione del diritto di difesa in relazione al
suo mancato ascolto da parte del magistrato di sorveglianza per chiarire il
contenuto delle frasi ritenute ambigue; la procedura che è stata seguita è invece
corretta, così come argomentato dall’ordinanza impugnata, e conforme al
disposto dell’art. 18-ter commi 5 e 6 ord.pen., che non prevedono alcun
contraddittorio preventivo sul provvedimento di trattenimento della
corrispondenza, ma solo un contraddittorio successivo in sede di reclamo da
espletarsi nelle forme dell’art. 14-ter ord.pen. (nella fattispecie puntualmente
osservate), contemplanti la partecipazione del difensore e del pubblico ministero
alla camera di consiglio senza il diritto del detenuto di essere sentito
personalmente (Sez. 1 n. 26082 del 22/05/2013, Rv. 255923); la doglianza sui
tempi (lunghi) di decisione del reclamo, infine, non è idonea a integrare alcun
vizio denunciabile in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

dichiarato inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA