Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42794 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42794 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULE’ FRANCESCO N. IL 24/02/1946
avverso l’ordinanza n. 15/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’assise d’appello di Palermo ha
rigettato, per quanto qui rileva, l’istanza di Mulè Francesco avente ad oggetto la
richiesta di applicazione dell’indulto concesso con DPR n. 394 del 1990, nella
misura di anni 2 di reclusione, sulla pena di anni 30 di reclusione sostituita a
quella originaria dell’ergastolo con sentenza in data 10.01.2014 di questa Corte,
in considerazione dell’operatività della causa di revoca ex lege del beneficio
conseguente alla condanna alla pena di anni 8 di reclusione riportata dal Mulè

dunque entro i cinque anni successivi all’entrata in vigore del provvedimento di
clemenza.
Ricorre per cassazione Mulè Francesco, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo
dell’impossibilità di revocare un beneficio che non era stato ancora concesso, né
poteva esserlo al momento dell’entrata in vigore del DPR n. 394 del 1990 perchè
la pena perpetua non era ancora stata sostituita con quella temporanea.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile,
avendo l’ordinanza impugnata fatto corretta applicazione alla fattispecie del
principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui, nel
caso di indulto soggetto a revoca per successiva condanna, la già verificatasi
condizione risolutiva rende l’indulto inapplicabile anche nell’ipotesi in cui il
beneficio non sia stato ancora formalmente concesso (Sez. 1 n. 15462 del
31/03/2010, Rv. 246842); mentre la verifica della sussistenza della condizione di
revoca del beneficio non poteva che essere legittimamente effettuata dal giudice
dell’esecuzione, ora per allora, nel momento in cui la pena inflitta era divenuta a seguito della sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di anni 30 di
reclusione con sentenza 10.01.2014 di questa Corte – suscettibile di beneficiare
del condono (applicabile solo alle pene detentive temporanee, in difetto di una
previsione espressa che lo estenda a quella perpetua dell’ergastolo).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen, commesso fino al 25.01.1995, e

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