Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42792 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42792 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARRA DARIO N. IL 19/11/1987
avverso l’ordinanza n. 1418/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Marra Dario, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in rubrica, che ha rigettato – per quanto qui rileva – l’istanza di
riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con più sentenze di
condanna (di una delle quali il giudice dell’esecuzione non ha peraltro ritenuto
provato il passaggio in giudicato), in considerazione della commissione dei reati,
costituiti da violazioni contro il patrimonio di vario tipo (furto, rapina,

apprezzabili lassi temporali in un periodo compreso tra il 2003 e il 2006, e
commessi altresì in concorso con soggetti diversi, così da escluderne la
riconducibilità a un medesimo disegno criminoso ab origine ideato e deliberato
nelle sue linee essenziali.

Il ricorso, che deduce i vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione, è
manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile, in
quanto si risolve in una generica contestazione del merito del provvedimento
impugnato, basata essenzialmente sull’allegazione, come elemento unificatore
delle violazioni, della condizione di tossicodipendenza del Marra, accertata
(secondo le certificazioni richiamate dallo stesso ricorrente) solo a partire dal
2010, senza confrontarsi con la puntuale motivazione dell’ordinanza gravata che
ne ha escluso qualsiasi rilevanza, in quanto documentata solo da epoca

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ampiamente successiva (di almeno quattro anni) a quella di commissione dei
reati ;

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All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

ricettazione, estorsione) in luoghi e contesti diversi, intervallati tra loro da

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