Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42791 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42791 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TONELLO GIANNI N. IL 09/12/1957
avverso l’ordinanza n. 2607/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
VENEZIA, del 27/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha
revocato con effetto ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova in
casi particolari nei confronti di Tonello Gianni, in considerazione dell’arresto in
flagranza dell’affidato per i reati di detenzione illegale e cessione a terzi di
sostanze stupefacenti, accertati il 7.08.2014; in particolare, il Tonello era stato
sorpreso nell’atto di consegnare, in strada, 6 grammi di cocaina in cambio di
denaro a un acquirente, che aveva dichiarato di aver acquistato cocaina

dell’abitazione del Tonello aveva consentito di rinvenire altri 732 grammi di
cocaina, 832 grammi di hashish, strumenti idonei a suddividere e confezionare la
droga, nonché la somma dì 18.800 euro in contanti; il Tribunale rivalutava, alla
luce di quanto accertato in occasione dell’arresto, le risultanze degli esami
tossicologici eseguiti, in più occasioni precedenti, nei confronti dell’affidato, che
ne avevano rivelato la positività alla cocaina, di cui il Tonello aveva sempre
negato di essere assuntore, ascrivendo la suddetta positività ai farmaci
antinfiammatori da lui assunti; il Tribunale riteneva pertanto solo apparente
l’adesione prestata dal Tonello al programma di recupero terapeutico, utilizzato
come schermo per proseguire l’attività illecita nel traffico degli stupefacenti,
revocando la misura alternativa con decorrenza dal 26.09.2011.

Ricorre per cassazione Tonello Gianni, a mezzo del difensore, deducendo
contraddittorietà della motivazione risultante sia dal testo del provvedimento
impugnato che dal raffronto con precedenti decreti del magistrato di
sorveglianza, con la relazione UEPE e altri atti del procedimento; contesta la
revoca della misura alternativa con effetto ex tunc, perchè contraddittoria
rispetto alle precedenti valutazioni favorevoli in ordine all’adesione dell’affidato al
percorso rieducativo e alla natura sporadica delle positività alla cocaina in
passato riscontrate nei riguardi del Tonello, a cui carico non erano state
accertate plurime violazioni della disciplina degli stupefacenti, ma solo il singolo
episodio criminoso del 2014; censura pertanto il giudizio negativo formulato dal
Tribunale sulla pregressa adesione dell’affidato al programma terapeutico, invece
regolarmente protrattasi fino all’arresto e trovante conferma proprio nei
precedenti provvedimenti del magistrato di sorveglianza e nei contenuti della
relazione UEPE, che avevano dato atto della risocializzazione in corso e
dell’attività prestata dal Tonello in favore della collettività presso una
cooperativa, pur essendo già note le sue problematiche legate all’assunzione di
sostanze stupefacenti. Con successiva memoria, il difensore del ricorrente
contesta la sussistenza dei presupposti della causa di inammissibilità del ricorso A
1

dall’affidato anche in precedenti occasioni; la successiva perquisizione

che ne aveva determinato l’assegnazione alla Sezione 7 di questa Corte.

Osserva la Corte che il ricorso è palesemente inammissibile, ed è stato
correttamente assegnato a questa Sezione in sede di esame preliminare previsto
dall’art. 610 del codice di rito, perché, pur denunciando un vizio di motivazione
dell’ordinanza impugnata (sotto la specie della contraddittorietà), si risolve in
realtà nel prospettare, e sollecitare a questa Corte, una lettura alternativa del
merito delle condotte tenute dal ricorrente durante la sottoposizione al regime di

illecite attività di spaccio di sostanze stupefacenti, contrapponendo una diversa
valutazione dei relativi significati – rispetto a quella, motivatamente argomentata
in termini negativi e di mera copertura degli illeciti traffici in corso – operata dal
provvedimento gravato, secondo lo schema tipico di un gravame di merito che
esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità; la contraddittorietà della
motivazione censurabile in sede di legittimità ex art. 606 comma 1 lett. e)
cod.proc.pen. è solo quella che si manifesta attraverso le insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o le inconciliabilità logiche delle
affermazioni in essa contenute, ovvero che si risolva in un travisamento
incidente sul significante, e non sul significato del dato oggetto di apprezzamento
e sul suo contenuto valutativo, mentre ciò che la difesa del Tondi° lamenta nel
ricorso è (soltanto) la fondatezza della rivalutazione compiuta dal Tribunale del
complessivo significato attribuibile ai pregressi atteggiamenti comportamentali
del ricorrente, che è stata operata dall’ordinanza impugnata nella
consapevolezza dell’esistenza di precedenti valutazioni parziali anche di natura
diversa, che ha tuttavia ritenuto superate alla luce delle nuove emergenze
processuali, secondo un giudizio c e può-beRsì-~ contestato nel merito, fiaa-4h/
i-che risulta manifestamente incensurabile – invece – sotto il profilo della sua
legittimità e congruenza logica.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

affidamento in prova, precedenti l’arresto in flagranza che ne ha disvelato le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA