Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42790 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42790 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI GIANLUCA N. IL 04/10/1969
avverso l’ordinanza n. 100/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 29/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha
rigettato il reclamo proposto da Di Giovanni Gianluca nei confronti del
provvedimento di sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza
epistolare e telegrafica per la durata di tre mesi, in considerazione della
negatività del comportamento carcerario del detenuto, del trattenimento di una
lettera di contenuto ambiguo – nei riferimenti a luoghi, persone e circostanze –
denaro dallo stesso ricevute tramite lo strumento postale e della corruzione da
lui posta in essere di operatori di polizia penitenziaria.
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal Di Giovanni avverso la
suddetta ordinanza deve essere dichiarato inammissibile, perché si esaurisce in
una confusa esposizione di fatti, di doglianze di merito e di argomenti
giustificativi della propria condotta, uniti al generico richiamo di una serie di
norme e sentenze della CEDU, che non deducono alcun vizio di legittimità del
provvedimento impugnato e non si confrontano in modo critico con la sua
motivazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
inviata dal Di Giovanni a una casella postale, nonché delle consistenti somme di