Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42789 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42789 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACALONE BRUNO N. IL 30/06/1961
avverso l’ordinanza n. 417/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 08/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto dai difensore di Giacalone Bruno avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha
rigettato l’istanza di liberazione condizionale del condannato in considerazione
dell’assenza di un pieno ravvedimento emergente dai risultati dell’osservazione
scientifica della personalità, condensati nella relazione di sintesi aggiornata di cui
il provvedimento richiama i contenuti, nonché del mancato risarcimento del
di una situazione di – eventuale – impossidenza), deve essere dichiarato
inammissibile, in quanto, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di
legge, si limita in realtà a una contestazione dei contenuti valutativi
dell’ordinanza impugnata, ai quali contrappone una lettura alternativa degli
elementi di fatto che (secondo il ricorrente) sarebbero invece idonei a giustificare
la concessione del beneficio, secondo lo schema tipico di un gravame di merito
che esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che sì ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
danno cagionato dai reati commessi (non accompagnato dalla rappresentazione