Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42788 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42788 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONCORE GIANFRANCO N. IL 07/05/1963
avverso l’ordinanza n. 1003/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto personalmente da Boncore Gianfranco avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha
rigettato le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione formulate
dal condannato, in considerazione dei precedenti penali e dei molteplici carichi
pendenti tali da rendere necessario un periodo di osservazione scientifica della
personalità attraverso un programma di trattamento individualizzato, deve

termini del tutto generici, la violazione degli artt. 666, 677 e 678 cod.proc.pen. e
un vizio di motivazione, si esaurisce in realtà in una mera critica in punto di fatto
del contenuto del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare una diversa
valutazione della situazione del ricorrente e dei presupposti delle misure
alternative richieste, secondo io schema tipico di un gravame di merito che esula
dalle funzioni dello scrutinio di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

essere dichiarato inammissibile, in quanto, pur denunciando formalmente, in

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