Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42787 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42787 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORATO LIBORIO N. IL 22/05/1975
avverso l’ordinanza n. 359/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del/19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha
rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da Corato
Liborio in relazione alla residua pena da espiare in misura superiore a tre anni, in
considerazione delle modalità efferate del reato commesso e dei trascorsi
delinquenziali del condannato, ritenuti significativi del suo elevato spessore
criminale, incompatibile con la natura blanda e non contenitiva dei controlli

Ricorre per cassazione il difensore del Corato, deducendo violazione di legge in
relazione alla revoca degli arresti domiciliari ai quali il ricorrente era sottoposto,
disposta dal provvedimento impugnato, che aveva ordinato l’espiazione in
carcere della pena senza osservare la procedura in contraddittorio prevista
dall’art. 656 comma 10 cod.proc.pen. e senza attendere la pronuncia del
magistrato di sorveglianza sull’istanza di liberazione anticipata che, se accolta,
avrebbe consentito di ridurre la pena espianda entro i limiti di legge per
beneficiare dell’affidamento in prova; lamenta altresì l’omessa adeguata
valutazione della condotta – positiva – del Corato successiva al reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la censura rivolta alla
procedura seguita dal Tribunale è manifestamente infondata, costituendo la
revoca degli arresti domiciliari e l’ordine di carcerazione dei condannato effetto
consequenziale (ex art. 656 comma 8 del codice di rito) del diniego della misura
alternativa ritualmente statuito all’esito dell’udienza del 19.06.2014, mentre le
ulteriori doglianze del ricorrente si risolvono in generiche censure di fatto che
non sono deducibili in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

previsti dalla misura alternativa.

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