Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42786 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42786 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE FRANCESCO N. IL 08/06/1970
avverso l’ordinanza n. 22971/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
ROMA, del 24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Abbruzzese Francesco, personalmente,
avverso il provvedimento indicato in rubrica con cui il magistrato di sorveglianza
ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal condannato, soggetto a
regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord.pen., nei confronti del
divieto – imposto dalla direzione della casa circondariale – di scambio di oggetti di
modico valore e di generi alimentari con altri detenuti, con particolare riguardo a

dell’insussistenza di un’incidenza di tale divieto su posizioni di diritto soggettivo
tutelabili del detenuto, deve essere dichiarato inammissibile, perché si limita a
una generica contestazione del contenuto del provvedimento impugnato,
argomentata (tra l’altro) sull’assenza di situazioni di pericolo ravvisabili nella
condotta vietata, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità,
risultando comunque manifestamente infondata.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

quelli pervenuti tramite i familiari in occasione dei colloqui, sul presupposto

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