Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42785 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42785 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRIFTI GIANNI N. IL 28/03/1974
avverso l’ordinanza n. 4138/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto dal detenuto Prifti Gianni avverso l’ordinanza
indicata in rubrica, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato
l’opposizione nei confronti del provvedimento del magistrato di sorveglianza di
diniego dell’espulsione dallo Stato richiesta dal Prifti, è manifestamente
infondato, e deve essere dichiarato inammissibile, perché, limitandosi a ribadire
la titolarità di passaporto albanese da parte del detenuto, non si confronta con la

circostanza alla stregua della titolarità di una doppia cittadinanza (non
rinunciata) e di passaporto (anche) greco da parte del ricorrente, che, radicando
la qualità di cittadino comunitario, esclude che possano trovare applicazione nei
suoi confronti le disposizioni in materia di espulsione degli stranieri contenute nel
D.Lgs. n. 286 del 1998.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto inconferente la suddetta

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