Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42783 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42783 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASSANO IVAN N. IL 08/09/1981
avverso l’ordinanza n. 53/2014 TRIBUNALE di LODI, del 09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica il GIP dei Tribunale di Lodi ha rigettato
l’istanza con cui Cassano Ivan aveva chiesto il riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva tra i fatti giudicati con cinque diverse sentenze
di condanna, deducendo di aver commesso i reati sotto l’effetto dell’assunzione
di sostanze stupefacenti; il rigetto era motivato sulla ritenuta assenza di
decisivìtà dell’allegato stato di tossicodipendenza agli effetti di ricondurre i fatti,

armi – commessi a notevole distanza di tempo gli uni dagli altri (la prima serie di
fatti nel maggio-giugno 2001, la seconda il 2.05.2002, la terza il 6.10.2003, la
quarta 1’8.09.2006 e l’ultima, comprendente per la prima volta anche la
violazione dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990, nel settembre 2011) e caratterizzati
da contesti circostanziali diversi e differenti modalità operative – a un medesimo
disegno delittuoso ab origine ideato e deliberato nelle sue linee essenziali.

Ricorre per cassazione il difensore del Cassano, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione (ribaditi nella successiva memoria del 14.05.2015),
lamentando l’omessa valutazione del nesso di correlazione diretta tra lo stato di
tossicodipendenza del ricorrente e le condotte delittuose, tra loro omogenee, la
cui riconducibilità a un disegno criminoso unitario doveva ritenersi conclamata
dal fatto che i primi reati, risalenti al 2001, erano stati commessi dal Cassano in
concorso col medesimo soggetto (D’Acci Fabio Gennaro) nel cui garage egli si era
nascosto in occasione dei reati consumati nel 2011, a distanza di oltre dieci anni.

Il ricorso è generico e manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato
inammissibile, perché si limita a ribadire in modo assertivo la valenza unificatrice
delle diverse violazioni che dovrebbe (In tesi) attribuirsi alla condizione di
tossicodipendenza del Cassano, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni
del provvedimento impugnato, che hanno fatto puntuale applicazione al caso di
specie del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, pur dovendo
l’elemento rappresentato dalla tossicodipendenza costituire oggetto di specifico
esame da parte del giudice (come avvenuto nel caso in esame), esso non
realizza tuttavia una condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento
della continuazione (ex multis, Sez. 1 n. 18242 del 4/04/2014, Rv. 259192), e
può pertanto essere ritenuto legittimamente subvalente rispetto ad altri elementi
di valutazione, come quello rappresentato dai significativi intervalli temporali che
separano le epoche e le occasioni di commissione dei singoli fatti-reato, che
hanno condotto il giudice dell’esecuzione ad escluderne motivatamente la
1

costituiti per lo più da delitti contro il patrimonio e violazioni della disciplina delle

riconducibilità a un medesimo disegno criminoso, sulla scorta di un tipico giudizio
di fatto insindacabile dal giudice di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

P.Q.M.

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