Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42782 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42782 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CROAZZO ANTONINO N. IL 22/04/1983
avverso l’ordinanza n. 81/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Croazzo Antonino, a mezzo del difensore,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica – che ha proceduto alla rideterminazione
in sede esecutiva della pena inflitta al ricorrente con sentenza definitiva in data
6.02.2012 della Corte d’appello di Catania per il reato di cui all’art. 73 comma 1
DPR n. 309 del 1990 relativo a sostanza stupefacente del tipo marijuana, con
motivazione che ha affrontato correttamente la problematica conseguente alla

legge n. 49 del 2006 (di conversione del D.L. n. 272 del 2005), di cui alla
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, avendo esaminato nel merito
l’istanza del condannato e ritenuto di operare una contenuta riduzione della
(sola) pena detentiva, quantificata nell’ordinanza in anni 3 mesi 8 giorni 14 di
reclusione in considerazione della oggettiva gravità del fatto discendente dai dato
ponderale della droga detenuta e dal numero assai elevato di dosi medie
ricavabili utilmente spacciabili (oltre 7.000) – deve essere dichiarato
inammissibile, perché manifestamente infondato, avendo per oggetto non già
una censura della motivazione dell’ordinanza gravata, ma una contestazione del
merito del relativo contenuto decisorio; in particolare, il giudice dell’esecuzione
ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, per cui la rideterminazione della pena non può essere effettuata
con formula matematica secondo un computo meramente proporzionale (rispetto
ai limiti edittali originari, ripristinati dalla sentenza della Consulta per le droghe
leggere), come vorrebbe il ricorrente, dando conto delle ragioni della
commisurazione in concreto effettuata con argomentazioni logiche che non sono
sindacabili dal giudice di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

sopravvenienza della pronuncia di illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della

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