Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42781 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42781 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EMMANUELLO ALESSANDRO N. IL 20/08/1967
avverso l’ordinanza n. 577/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Emmanuello Alessandro, personalmente, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in rubrica con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto avverso il diniego di concessione della liberazione
anticipata con riguardo al semestre 28.05.2011-28.11.2011 nonchè ai semestri
interessati dalle sanzioni disciplinari del 3.09.2003 e del 18.07.2008, reclamo
motivato sul fatto che le relative sanzioni erano state successivamente annullate

scorta delle numerose altre infrazioni disciplinari commesse dal condannato nei
periodi interessati o in prossimità di essi (di cui nove nel periodo compreso tra il
28.05.2002 e il 28.05.2004 e altre undici dal 28.05.2008 al 28.11.2010), non
contestate nella loro materialità dal ricorrente, nonché sulla scorta della gravità
dell’infrazione commessa nel settembre 2011 (la cui sanzione era stata annullata
per ragioni esclusivamente procedurali), consistita nell’aggressione fisica portata
dal ricorrente ad altro detenuto.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non denuncia alcun vizio
di legittimità del provvedimento impugnato, ma si esaurisce in un’inconferente
doglianza di merito, intesa a giustificare i comportamenti tenuti in carcere – nei
periodi ai quali si riferisce il reclamo – coi propri problemi di natura personale,
familiari e di salute, nonché a contestare il merito dell’episodio di violenza del
settembre 2011, così da risultare del tutto inidoneo all’instaurazione di una
valida impugnazione di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

dal magistrato di sorveglianza; il provvedimento di rigetto era argomentato sulla

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