Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42780 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42780 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIROGLIO MARCO N. IL 13/05/1978
avverso l’ordinanza n. 5807/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
revocato con effetto ex tunc l’affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del
1990 concesso a Miroglio Marco, in considerazione del ritenuto fallimento del
programma terapeutico a seguito delle reiterate e gravi violazioni della relativa
disciplina commesse dal condannato, nei cui confronti l’affidamento era stato più
volte sospeso, da ultimo perché sorpreso il 2.10.2013 a bordo di un ciclomotore

perché arrestato nella flagranza di una rapina commessa (in concorso con un
complice), travisato e armato di taglierino, ai danni di un istituto di credito.

Ricorre per cassazione il Miroglio, personalmente, con due separati atti di
gravame (l’uno manoscritto e l’altro dattiloscritto), che deducono la medesima
doglianza diretta a contestare la revoca ex tunc, anziché ex nunc, della misura
alternativa, in termini dì puro fatto che non sono idonei a instaurare
un’ammissibile impugnazione di legittimità, omettendo sostanzialmente di
confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha
adeguatamente valorizzato la risalenza dei comportamenti inaffidabili del
ricorrente all’1.06.2012 (in epoca, dunque, immediatamente successiva alla sua
sottoposizione agli obblighi, risalente al 10.05.2012), allorchè l’affidamento in
prova era stato sospeso una prima volta dal magistrato di sorveglianza a seguito
delle divergenze insorte sul percorso terapeutico concordato con la comunità dì
recupero che il Miroglio si era impegnato a seguire.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del Miroglio al pagamento delle spese processuali e al versamento alla
cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare
nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

compendio di furto in compagnia di altro soggetto pregiudicato e il 19.07.2014

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