Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4278 del 08/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4278 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IZZO GENNARO N. IL 05/12/1959
avverso l’ordinanza n. 780/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 LbL-19

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tt-fr cp-1-22

Data Udienza: 08/01/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Izzo Gennaro ricorre per cassazione – a mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 9.4.2014, che ha
rigettato l’istanza con cui aveva chiesto la restituzione nel termine per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della stessa Corte di
Appello pronunciata in contumacia nei suoi confronti. Deduce che,

lui madre convivente affetta da demenza senile, egli non avrebbe avuto
conoscenza dell’atto notificatogli prima del 18.2.2013, con conseguente
tempestività dell’istanza di restituzione nel termine presentata il
20.2.2013. Lamenta che la Corte di Appello, nel rigettare la sua istanza,
non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che l’imputato
avrebbe avuto effettiva conoscenza dell’atto, sebbene notificato a mani
della madre.
Il difensore del ricorrente ha presentato memoria, con la quale insiste
nel ricorso.
2. La censura è fondata.
Va premesso che il previgente testo dell’art. 175 comma 2 cod. proc.
pen., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine
per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali – ora
parzialmente abrogato dalla legge n. 67 del 2014 – continua ad
applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei
confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù
del pregresso regime normativo (Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014 Rv.
259634; Sez. 2, n. 29008 del 27/05/2014 Rv. 260038).
Orbene, è principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte,
quello secondo cui la previgente formulazione dell’art. 175 comma 2 cod.
proc. pen. (introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in legge n. 60
del 2005)

secondo cui «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o

decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione
od opposizione»

ha previsto una sorta di presunzione “iuris tantum” di

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essendo stato l’estratto contumaciale notificato in data 19.12.2012 alla di

mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del
procedimento, ponendo così a carico del giudice l’onere di reperire in atti
l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la
effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, dimodoché che la
mera regolarità formale della notifica non può essere considerata
dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del

il decreto penale di condanna (Sez. 3, Ordinanza n. 38295 del
03/06/2014 Rv. 260151); conseguentemente, è illegittimo il
provvedimento di rigetto della istanza di restituzione nel termine fondato
sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto
quest’ultima, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere da
sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell’atto da parte
del destinatario. (Fattispecie relativa a consegna alla moglie dell’imputato
del plico raccomandato contenente l’avviso del deposito dell’atto presso la
casa comunale) (Sez. 3, Sentenza n. 20795 del 30/04/2014 Rv. 259633;
Sez. 3, Sentenza n. 5920 del 21/01/2014 Rv. 258919).
Nella specie, appare evidente come la Corte di Appello di Napoli non
abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, in
quanto essa si è limitata a verificare la capacità a ricevere la notifica della
madre convivente dell’imputato, ma non si è curata di accertare – e
comunque non ha accertato – se l’imputato, a prescindere dalle
condizioni di salute della madre, avvia avuto effettiva conoscenza
dell’estratto contumaciale notificato.
Il provvedimento impugnato va pertanto cassato.
Va peraltro rilevato che la competenza a decidere sulla istanza di
restituzione nel termine non competeva alla Corte di Appello, ma
competeva alla Corte di cassazione a norma dell’art. 175 comma 4 cod.
proc. pen., quale «giudice che sarebbe competente sulla impugnazione».
Pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato va pronunciato
senza rinvio e sulla istanza di restituzione nel termine deve provvedere
questa Corte.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, la detta istanza va
accolta, in quanto, nonostante la regolarità formale della notifica

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destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre

dell’estratto contumaciale (eseguita a mani della madre convivente), non
vi è prova che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.
3. In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato. L’imputato va restituito nel termine per
proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello
di Napoli n. 5045/12 del 14.11.2012, depositata il 5.12.2012.

l’esecuzione della predetta sentenza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata; restituisce l’imputato nel
termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 5045/12 del 14.11.2012, depositata il
5.12.2012; sospende l’esecuzione della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 8 gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 175 comma 7 cod. proc. pen., va sospesa

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