Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42778 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42778 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAGLIONE ANTONIO N. IL 12/09/1951
avverso l’ordinanza n. 1124/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Gaglione Antonio, a mezzo dei difensore,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato l’istanza formulata dal
condannato con riguardo al computo dei periodi di custodia cautelare da
imputare a titolo di presofferto nel provvedimento di cumulo delle pene emesso
dal pubblico ministero il 16.09.2013, deve essere dichiarato inammissibile,
perché si risolve in una contestazione del tutto generica del provvedimento

ed omette di confrontarsi con le argomentazioni del GIP e con la relativa ratio
decidendi fondata su una corretta applicazione del principio sancito nell’art. 657
comma 4 del codice di rito; in particolare, il ricorrente non tiene conto del
principio di diritto, affermato in modo costante da questa Corte, per cui,
costituendo il reato continuato una &No iuris che deve considerarsi come un
reato unico ai soli fini specificamente previsti dalla legge, lo stesso deve scindersi
nella pluralità delle violazioni che lo compongono agli effetti dell’art. 657 comma
4 cod.proc.pen., qualora sorgano, come nel caso di specie, questioni di
fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod.
pen. (ex plurimis Sez. 1 n. 45259 del 27/09/2013, Rv. 257618), non essendo
consentito imputare cumulativamente l’intero presofferto alla pena
complessivamente risultante dall’applicazione della continuazione, né detrarre
automaticamente dalla pena da espiare tutta la carcerazione sofferta dal
Gaglione in epoca successiva alla commissione del primo reato risalente al
17.06.1982, come dedotto in modo apodittico (oltre che erroneo) nel ricorso.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

impugnato, che non denuncia alcuna violazione di legge o vizio di motivazione,

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