Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42777 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42777 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRIHMI MAJDI N. IL 07/12/1987
avverso l’ordinanza n. 3181/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 17/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha
dichiarato l’inefficacia dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a
Drihmi Majdi in data 3.04.2014 in considerazione sia della mancata
sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle relative prescrizioni da parte del
condannato, sia del suo arresto per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 DPR n.
Il Drihmi, personalmente, ricorre per cessazione, lamentando carenza di
motivazione del provvedimento impugnato in merito alle ragioni dell’omessa
sottoscrizione del verbale di prescrizioni, indicate dal ricorrente nella mancata
conoscenza delle prescrizioni stesse.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato, in quanto omette
completamente di confrontarsi con l’argomento, che riveste rilevanza decisiva
nell’iter motivazionale dell’ordinanza impugnata che ha condotto alla declaratoria
di inefficacia della misura alternativa, rappresentato – al di là delle ragioni della
mancata sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni dall’arresto sopravvenuto del Drihmi per i reati di ricettazione e di violazione
della disciplina degli stupefacenti, ritenuto incompatibile con la prosecuzione
della messa alla prova.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
309 del 1990 e 648 cod. pen. in data 15.05.2014.