Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42776 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42776 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MAURO COSIMO N. IL 15/11/1977
avverso l’ordinanza n. 186/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Di Mauro Cosimo, personalmente, propone ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato l’istanza di riconoscimento della
continuazione tra i fatti giudicati con cinque diverse sentenze e decreti penali di
condanna, sul presupposto della commissione dei reati, connotati da differenti
modalità esecutive e circostanze spaziotemporali, nell’ampio arco di un decennio.
requisito della specificità dei motivi, risolvendosi in una doglianza del tutto
generica, basata su proposizioni stereotipe di natura meramente assertiva, quali
la riconducibilità dei fatti – testualmente – allo stesso disegno criminoso, a
un’unica globale condotta, a un unico schema delinquenziale, all’assenza di reali
alternative alla commissione di reati per fronteggiare le proprie esigenze di vita,
adattabili a una serie indeterminata di situazioni e prive di qualsiasi specifico
riferimento critico al provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto radicalmente privo del