Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42775 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42775 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZOTTI MASSIMILIANO N. IL 10/09/1971
avverso l’ordinanza n. 2173/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Manzotti Massimiliano, personalmente, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in rubrica con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il
reclamo proposto avverso il diniego di concessione della liberazione anticipata
speciale in considerazione degli illeciti disciplinari commessi dal detenuto nel
corso o in immediata successione dei periodi oggetto di valutazione, e della
conseguente insussistenza del presupposto richiesto dal D.L. n. 146 del 2013,

beneficio – previsto in via ordinaria dall’art. 54 ord.pen. – costituito dall’aver
continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione (prova
esclusa, nella fattispecie, dalla reiterazione delle infrazioni disciplinari).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non denuncia alcun vizio
di diritto del provvedimento impugnato, con la cui motivazione il ricorrente evita
sostanzialmente di confrontarsi, ma si esaurisce in un’inconferente contestazione
del merito dei fatti che integrano gli illeciti disciplinari che hanno comportato il
diniego del beneficio richiesto, e nel sollecitare un complessivo riesame della
propria condotta, che esula completamente dall’ambito dello scrutinio di
legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

convertito nella legge n. 10 del 2014, per la fruizione della maggiorazione del

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