Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42774 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42774 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PENNETTA PIETRO N. IL 24/11/1991
avverso l’ordinanza n. 165/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Pennetta Pietro, personalmente, propone ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato l’istanza di riconoscimento della
continuazione tra ì fatti giudicati con quattro diverse sentenze di condanna o di
applicazione della pena, in considerazione della commissione delle violazioni
nell’arco temporale di più di un anno e dell’assenza di omogeneità giuridica o dì
modalità esecutive dei singoli reati, costituiti da due furti commessi in concorso

da un episodio di danneggiamento e da una fattispecie contravvenzíonale, così
da escluderne la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso ab origine
ideato e deliberato nelle sue linee essenziali.

Il ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge, è manifestamente infondato,
e deve perciò essere dichiarato inammissibile, in quanto non denuncia alcun vizio
di diritto del provvedimento impugnato ma si risolve in una mera contestazione
del merito delle affermazioni contenute nell’ordinanza gravata sull’inidoneità
dimostrativa – agli effetti della prova della sussistenza del vincolo della
continuazione tra le diverse violazioni – degli elementi di fatto allegati dal
Pennetta, contrapponendo una propria lettura alternativa dell’efficacia probatoria
dei medesimi elementi, secondo lo schema tipico di un gravame di merito
estraneo alle funzioni dello scrutinio di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

con persone diverse, l’uno con violenza alle cose e l’altro con mezzi fraudolenti,

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