Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42772 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 42772 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VESPUCCI LUCA N. IL 30/07/1983
avverso l’ordinanza n. 4/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
26/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Vespucci Luca, a mezzo del difensore,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, avverso l’ordinanza con cui
il giudice dell’esecuzione ha rigettato (in sede di opposizione ex art. 667 comma
4 cod.proc.pen.) l’istanza del condannato di beneficiare dell’indulto sulla pena
inflitta per reati rientranti nel provvedimento di clemenza di cui alla legge n. 241
del 2006, è manifestamente infondato, in quanto il beneficio è stato

detentiva di anni 5 di reclusione riportata in via definitiva dal Vespucci per il
delitto di estorsione aggravata (anche) ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, commesso
nel periodo compreso fra novembre e settembre 2006, e dunque nei cinque anni
successivi all’entrata in vigore della legge concessiva del condono.

Il provvedimento gravato è immune da censure, in quanto la condanna, che il
giudice dell’esecuzione ha ritenuto costituire causa ostativa al riconoscimento del
beneficio, è stata pronunciata per un’unica e unitaria condotta delittuosa di
natura estorsiva, senza l’applicazione da parte del giudice della cognizione di
alcun aumento per la continuazione interna suscettibile di essere scomputato, in
sede di scissione del cumulo giuridico tra più autonome violazioni unificate tra
loro ex art. 81 capoverso cod. pen., agli effetti della verifica della sussistenza
della condizione prevista dal comma 3 dell’art. 1 della legge n. 241 del 2006,
condizione che risulta perciò – nel caso di specie – puntualmente sussistere con
riguardo a una pena (base) per il delitto non colposo sopravvenuto ampiamente
superiore alla soglia minima di legge di anni 2 di reclusione.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

correttamente negato per effetto della sopravvenienza della condanna alla pena

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA