Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42771 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42771 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUANI SABER N. IL 04/08/1979
avverso l’ordinanza n. 221/2014 TRIBUNALE di PADOVA, del
04/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Bouani Saber, personalmente, propone ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato l’istanza di riconoscimento della
continuazione tra i fatti giudicati con tre diverse sentenze di condanna o di
applicazione della pena, in considerazione della eterogeneità delle violazioni
commesse in danno di persone diverse e animate da differenti motivazioni,
consistite in un episodio di rapina, in un fatto di lesioni personali per ragioni di
vendetta e in un tentato omicidio, così da escludere la riconducibilità dei reati a

essenziali.
Il ricorso, che lamenta formalmente violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, deve essere
dichiarato inammissibile, in quanto, dopo essersi dilungato in una serie di
generiche considerazioni sugli indici rivelatori – in astratto – della continuazione
tra più reati diversi, non denuncia in realtà alcun vizio di diritto del
provvedimento impugnato deducibile in sede di legittimità, ma si limita a
contestare il merito delle affermazioni dell’ordinanza gravata sull’inidoneità
dimostrativa, ex art. 81 capoverso cod. pen., posseduta nel caso di specie dagli
elementi di fatto allegati dal ricorrente, contrapponendo una lettura alternativa
dei medesimi elementi che non si confronta con l’argomento decisivo del
ragionamento sul quale il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego della
continuazione, rappresentato dalla disomogeneità in concreto delle causali dei
singoli episodi criminosi e che prescinde perciò dall’errata indicazione materiale nell’ordinanza impugnata – della data di effettiva commissione di taluni di essi; il
ricorso si risolve perciò in un tipico gravame di merito che non può trovare
ingresso nel giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19/05/2015

un medesimo disegno criminoso ab origine ideato e deliberato nelle sue linee

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