Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42763 del 20/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 42763 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Russo Pasquale Ciro, nato a Napoli il 09/03/1984;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 16/07/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica, Mario Fraticelli, che ha
concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26.5.2015 il G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania
dispose gli arresti domiciliari nei confronti di Russo Pasquale Ciro indagato di
associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di delitti di furto
aggravato, ricettazione e riciclaggio di conduttori di rame e materiale ferroso.

2. L’indagato propose istanza di riesame ma il Tribunale di Salerno confermò
il provvedimento impugnato.

3. Ricorre per cassazione l’indagato tramite il difensore deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione alla incompetenza
territoriale dl Tribunale di Vallo della Lucania, già eccepita in sede di
interrogatorio di garanzia; l’indagato risponde solo del reato di

Data Udienza: 20/10/2015

associazione per delinquere ed il G.I.P. ha ravvisato la competenza del
Tribunale di Vallo della Lucania sull’assunto che in quel circondario è stato
commesso il furto di un decespugliatore, erroneamente ritenuto
manifestazione dell’attività dell’associazione; altrettanto deve dirsi per il
tentativo di furto di cavi in rame in Perdifumo; in entrambi i casi non vi
sarebbe gravità indiziaria e i soggetti accusati sono stati giudicati dal
Tribunale di Salerno; il Tribunale ha argomentato sugli incontri fra Russo
e Canzanella, ma il primo di questi è avvenuto in Battipaglia, Comune che

permanente, ove si abbia riguardo all’ultimo luogo in cui si è verificata
una parte dell’azione od omissione sarebbe competente il Tribunale di
Salerno; solo l’ultimo dei criteri suppletivi di cui all’art. 9 cod. proc. pen.
radicherebbe la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania, luogo
della prima iscrizione nel registro generale delle notizie di reato;
2.

violazione della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla
inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in violazione dell’art.
267 comma 1 bis e 203 cod. proc. pen.; non vi erano elementi indiziari a
carico di Russo Pasquale Ciro o riferimenti alla sua utenza mobile negli
atti posti a sostegno della richiesta di intercettazione; si versa
probabilmente nell’utilizzo di finte confidenziale; la motivazione dei
decreti di intercettazione è apparente, con conseguente inutilizzabilità dei
risultati;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussumibilità della
condotta ascritta a Russo nel reato associativo; fa condotta di Russo è
occasionale e l’interpretazione delle intercettazioni inquisitoria;

4.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
attualità dell’associazione, pur essendo le intercettazioni cessate in data
8.11.2013; difetta l’attualità delle esigenze cautelari e manca del tutto la
motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte
secondo la quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si
determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono
programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al
sodalizio; in particolare, considerato che l’associazione è una realtà criminosa
destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in
cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente
2

rientra nel circondario di Salerno; essendo il reato associativo

manifestata e realizzata l’operatività della struttura (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
19177 del 15/03/2013 dep. 03/05/2013 Rv. 255829).
Sulla scorta di tale orientamento ha individuato il luogo in cui si è
effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura nell’area
cilentana, dove si sono verificati i primi furti di rame e che nessun riscontro vi
era a tale manifestazione in altre zone (p.10 e 11 ordinanza impugnata).
Nel primo motivo di ricorso si contesta tale assunto indicando una serie di
altri fatti reato che indurrebbero a ritenere un diverso luogo di manifestazione

Tali deduzioni non possono essere tuttavia vagliate da questa Corte sia in
ragione del principio di auto sufficienza del ricorso (mancando l’allegazione al
ricorso degli atti a supporto di quanto dedotto), sia perché, in materia cautelare,
l’eccezione sull’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente può
essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il
ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi
le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito,
ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti
comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6, Sentenza n.
2336 del 07/01/2015 dep. 19/01/2015 Rv. 262081).

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, i
gravi indizi che, ai sensi dell’art. 267, comma 1, cod. proc. pen. costituiscono

presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all’esistenza del
reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto; per procedere ad
intercettazione non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico dei
soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate
(Cass. Sez. 6^ sent. n. 9428 del 18.06.1999 dep. 22.07.1999 rv 214127).
In ragione di tale principio è stato ritenuto irrilevante che le
intercettazioni siano state disposte nei confronti di un soggetto determinato
sulla base di informazioni non utilizzabili in quanto l’autorizzazione a disporre
l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme
di telecomunicazione presuppone l’esistenza di gravi indizi di reato e
l’indispensabilità dell’intercettazione. L’apprezzamento di tali condizioni
investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro
concreta attendibilità, dell’esistenza di un fatto penalmente sanzionato,
compreso tra quelli indicati nel primo comma dell’art. 266 cod. proc. pen.,
quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui
promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli
3

dell’attività associativa.

della riferibilità soggettiva di questo; ciò in conformità del dettato normativo,
che fa riferimento ai “gravi indizi di reato” e non ai “gravi indizi di
colpevolezza”, espressione usata in tema di applicazione di misure cautelari
personali dall’art. 273 stesso codice (Cass. Sez. 1^ sent. 4979 del
11.07.2000 dep. 10.08.2000 rv 216747. Fattispecie nella quale le
intercettazioni telefoniche e quelle ambientali conseguenti erano state
autorizzate sulla base di confidenze informalmente riferite da un indagato
agli ufficiali di p.g. che avevano proceduto al suo arresto e dallo stesso

Pertanto, in tema di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni
telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia
giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis,
cod. proc. pen., soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento
oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; il divieto di utilizzo della
fonte confidenziale, tuttavia, non è esteso anche ai dati utili per individuare i
soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esistenza
del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la persona da
sottoporre a captazione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 39766 del 15/04/2014
dep. 25/09/2014 Rv. 260456).
La motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di reato non è
affatto apparente, non essendo controversa la perpetrazione dei reati fine,
dai quali è stata tratta la gravità indiziaria dell’esistenza di un reato
associativo.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure
di merito.
È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del
significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di
merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in
cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da
quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^
sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).
Sulla scorta delle intercettazioni il Tribunale ha ritenuto che Russo abbia
svolto un ruolo di preminenza nella associazione di cui è stata ravvisata
l’esistenza (p. 11 e 12 ordinanza impugnata).
L’adeguatezza ella misura è stata motivata con la necessità di limitare la
libertà di movimento.

4

smentite in sede di interrogatorio).

In tale motivazione non vi è manifesta illogicità o violazione di legge che
la renda sindacabile in questa sede.

4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il sodalizio fosse perdurante e da ciò ha
desunto l’attualità del pericolo di reiterazione anche alla luce del fatto che
l’indagato trae i mezzi di sussistenza dall’attività illecita (p. 12 ordinanza

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta
il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 20/10/2015.

impugnata).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA