Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42755 del 26/05/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 42755 Anno 2017
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 14/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO
BALSAMO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inarnmissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 26/05/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di
primo grado nei confronti dell’imputato, titolare di impresa individuale per la vendita di
auto, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione riguardante 68 automobili a
lui intestate e bancarotta fraudolenta documentale; epoca del fallimento, Luglio 2011.
1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo
l’illogicità della motivazione, che aveva confermato la condanna per la bancarotta per

patrimonialmente sbilanciato degli atti in danno dell’impresa.
1.1 Col secondo motivo il ricorso ha censurato l’illogicità della motivazione per la
mancata concessione delle attenuanti generiche.
All’odierna udienza il PG, dr Balsamo, ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo, infatti, risulta ripetitivo di quello proposto in appello e la Corte vi ha
già dato adeguata risposta, chiarendo che le auto erano intestate al fallito, come
emergeva dagli accertamenti presso il PRA, e non erano state trovate dagli organi
fallimentari. La pronunzia sul punto è in armonia con i consolidati principi elaborati da
questa Corte in tema di prova della distrazione o occultamento dei beni della società
dichiarata fallita, che può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte
dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Invero, è stato osservato che
la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale
verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall.
sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa,
giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore
della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro
ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi
sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro
dettagliato –

ammontare.

Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267710;
Massime precedenti Conformi: N. 2876 del 1998 Rv. 212606, N. 7569 del 1999 Rv.
213636, N. 3400 del 2004 Rv. 231411, N. 7048 del 2008 Rv. 243295, N. 22894 del
2013 Rv. 255385.
2.La negatoria delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo di
ricorso, è stata giustificata in maniera plausibile ed insindacabile in questa fase, tramite

distrazione senza identificare gli atti distrattivi e senza valutare il carattere

la pluralità di precedenti penali ed il pessimo comportamento processuale tenuto
davanti al curatore ed all’AG, poiché il giudicabile non aveva consegnato alcuna
documentazione contabile, né agli organi fallimentari, né al Magistrato penale.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
PQM

processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 26.5.2017.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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