Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42754 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42754 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo
Valentia nei confronti di
Carrera Mario, nato a Chiaravalle Centrale il 23/2/1986
avverso l’ordinanza 6/3/2015 del Tribunale per il riesame di Vibo Valentia;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mario Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 6/3/2015, il Tribunale di Vibo Valentia,

accogliendo l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di Carrera Mario,
indagato per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, annullava il decreto emesso in data 28/1/2015 dal Gip di Vibo
Valentia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo delle
disponibilità liquide fino ad un ammontare complessivo di €.97.200,00.

2.

Il Tribunale – a differenza di altri indagati – riteneva insussistente il

requisito del fumus in ordine al delitto di truffa aggravata contestato, in
ragione del fatto che le attività di nnonitoraggio ed ispezione svolte dalla

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Data Udienza: 20/10/2015

p.g. erano state eseguite fra il 27/10/2013 ed il 14/11/2013 quando le
attività di tirocinio, per le quali il Carrera aveva ricevuto il finanziamento
regionale – in ipotesi – non dovuto erano già terminate da tempo.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. deducendo il vizio di

motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in quanto in
contrasto con le informazioni contenute nell’informativa riepilogativa dei

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle

Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di riesame delle misure cautelari
reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)” (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del
28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).
Di conseguenza questa Corte ha ribadito che:
“Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc.
(dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).

3.

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non

è né del tutto mancante, né apparente. Al contrario la motivazione del

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Carabinieri di Nardodipace del 24/7/2014.

provvedimento impugnato consente di ricostruire il percorso argomentativo
seguito dal Tribunale, all’esito del quale le conclusioni assunte risultano
giustificate con la ricostruzione fattuale della vicenda e prive di vizi logicogiuridici, come tali non possono essere censurate.

P.Q.M.

Così deciso, il 20 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il Prers

Dichiara inammissibile il ricorso.

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