Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42750 del 24/09/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 42750 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONTEMPI DAVIDE N. IL 27/08/1969
avverso la sentenza n. 3395/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per A.) 4.,, ),,,ct A..‹,t
,

Data Udienza: 24/09/2014

Ritenuto in fatto e diritto
1.

Bontempi Davide, tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per
Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano
ha parzialmente riformato la condanna emessa dal Tribunale di Milano ai
danni del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod.pen., riducendo il
trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado.

2.

Lamenta violazione di legge
avuto riguardo all’art. 229 cod.pen. avendo la Corte confermata la

reclusione per un periodo inferiore ad un anno;
avuto riguardo alla recidiva, che non applicata consentirebbe al
ricorrente di usufruire della sospensione dell’ordine di carcerazione
senza inficiare il percorso di riabilitazione psichiatrica intrapresa e la
cui esclusione appare coerentemente correlata alle caratteristiche del
reato ed a quelle dell’imputato.
3.

IL ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.

4.

Il primo motivo di doglianza è legato alla ritenuta insussistenza della
soglia minima di condanna prevista dall’art. 228, nr 1, cod.pen.. Nel caso
tuttavia la misura è stata disposta ai sensi dell’art. 219 cod.pen. comma
III, in ragione del riscontrato vizio parziale di mente; ipotesi che , come
emerge con evidenza dalla clausola di riserva prevista dall’art. 228
cod.pen., slega la misura dalla sussistenza del presupposto costitutivo ivi
rassegnato.

5.

Il secondo motivo è inammissibile .

Si lamenta al fine la violazione di legge avuto riguardo al comma IV dell’art.
99 cod.pen. segnalandosi tuttavia profili non destinati a contrastare la
sussistenza dei profili costitutivi della valutazione correlata alla applicazione
della recidiva. Piuttosto si sollecita la Corte ad inconferenti valutazioni di
opportunità ( indebitamente segnalate a supporto dell’appello) e di merito
estranee al potere di controllo demandato a questa Corte laddove non si
faccia questione della compiutezza e logicità del potere argomentativo speso
dal Giudice del merito per decidere sul punto.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 settembre 2014
Il Consigliere estensore

IL President

misura della libertà vigilata pur in presenza di condanna alla

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