Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4275 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4275 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOCANU ANATOLI PETROVIC N. IL 09/03/1988
avverso la sentenza n. 50/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
MOCANU Anatoli Petrovic propone personalmente ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’Il gennaio 2013, con la
quale è stata confermata la condanna inflittagli dal Tribunale di Ferrara il 17 maggio
2012, genericamente deducendo vizio di motivazione in punto di pena.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, in scarne battute,
si è limitato a proporre censure del tutto prive del requisito della specificità, senza
prendere in alcun esame la motivazione offerta dai giudici a quibus.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigli
stensore
Il esidente
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OSSERVA