Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4275 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4275 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Calabrese Giuseppe, n. a Foggia il
02.11.1978, rappresentato e assistito dall’avv. Maria Teresa
Napolitano d’ufficio, avverso l’ordinanza n. 953/2014 emessa dal
Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, in data
21.07.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha chiesto di disporsi l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 02.07.2014, il giudice per le indagini preliminari

Data Udienza: 07/01/2015

presso il Tribunale di Foggia disponeva nei confronti di Calabrese
Giuseppe la misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica
alla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione in concorso.
2.

Avverso detta ordinanza, la difesa del Calabrese proponeva ricorso ex
art. 309 cod. proc. pen. avanti al Tribunale di Bari con riserva dei
motivi.

3.

All’udienza del 21.07.2014, il Tribunale di Bari, verificata la mancata

comparizione dei difensori del Calabrese, ritualmente avvisati, nonché
il mancato deposito di memorie, scritti o altri documenti, interpretava
la mancata presentazione dei motivi quale atto di sostanziale rinuncia
al ricorso e, in assenza di rilievi autonomamente valutabili da parte del
Collegio, rigettava la richiesta confermando la misura cautelare
impugnata.
4.

Avverso tale ordinanza, il Calabrese propone ricorso per cassazione,
lamentando:
-l’omessa notifica ai difensori della data dell’udienza camerale fissata
per la discussione del ricorso;
-la manifesta illogicità della motivazione che non aveva tenuto conto
della mancanza di dolo nella condotta dell’imputato che, all’atto del
fermo da parte della polizia giudiziaria, si trovava a bordo
dell’autovettura ma solo quale semplice passeggero trasportato del
tutto all’oscuro della provenienza furtiva della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, immeritevole di
accoglimento.

6.

Con riferimento al primo motivo di doglianza, il Collegio – preso atto
dell’avvenuta specifica indicazione da parte del deducente dell’atto dal
quale si ritiene che siano derivate conseguenze giuridiche dannose
ovvero affetto dal vizio denunziato – tramite il consentito accesso al
fascicolo di merito (cfr., Sez. 4, sent. n. 25310 del 07/04/2004, dep.
07/06/2004, Ardovino e altri, Rv. 228953), ne verifica e ne afferma
l’assoluta infondatezza.
Invero, risulta dagli atti, come i difensori di fiducia del Calabrese
(avv.ti Alfredo Tonti e Valentina Dinisi, entrambi con studio in Foggia
via Rosati 1/c, tel. e fax 0881.776178) risultano aver ricevuto (un

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unico) avviso di fissazione udienza camerale, loro destinato quali
difensori del Calabrese, tramite tempestiva comunicazione a mezzo
fax, ritualmente pervenuta ai predetti destinatari come da conferma di
ricezione stampata sulla copia del documento trasmesso.
Pacifica giurisprudenza di legittimità riconosce come non sussista la
nullità della notifica dell’avviso dell’udienza di riesame, effettuata a
mezzo fax, in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in

proc. pen. – per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve
essere uguale a quello dei destinatari della notificazione – non è
sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle
nullità, stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen. (Sez. 5, sent. n. 39244 del
26/09/2005, dep. 25/10/2005, Zorzi, Rv. 232544).
Ne consegue che entrambi i difensori debbono ritenersi essere stati
ritualmente avvisati dell’udienza camerale fissata avanti al Tribunale
del riesame di Bari per la discussione del ricorso nell’interesse di
Calabrese Giuseppe.
7.

Pari manifesta infondatezza involge il secondo motivo di doglianza.
Va al riguardo premessa la legittimità della decisione del Tribunale in
merito alla ritenuta implicita rinuncia al ricorso.
Invero, se è certamente indiscutibile che, in tema di impugnazioni di
misure cautelari, l’enunciazione dei motivi a sostegno della richiesta di
riesame avverso una misura cautelare, sia essa personale o reale, è
facoltativa e non obbligatoria (Sez. 3, sent. n. 3816 del 14/10/2008,
dep. 28/01/2009, Leone, Rv. 242821), è altrettanto vero che è
inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza
di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta
di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la
memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di
legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione
cautelare non era stato investito (Sez. 5, sent. n. 3560 del
12/12/2013, dep. 23/01/2014, Palmas e altri, Rv. 258553).
Senza fondamento è pertanto la dedotta censura di manifesta illogicità
della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, dal
momento che, quest’ultimo, ha legittimamente omesso di valutare nel
merito il ricorso a ragione della sua sopravvenuta sostanziale rinuncia.

8.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616

quanto la violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod.

cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.1.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Anjirea Pellegrino ,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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