Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42745 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42745 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC ROBERTO N. IL 25/05/1966
RADULOVIC MARCO N. IL 13/08/1985
RADULOVIC MARCELLINO ALIAS N. IL 25/05/1993
avverso la sentenza n. 2134/2013 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 07/07/2014

Radulovic Marco, Hudorovic Roberto e Radulovic Mrcellino ricorrono avverso la sentenza
26.11.13, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Treviso ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è
stata applicata, per il reato di concorso in furto aggravato in abitazione, concessa a tutti l’ attenuante
ex art.62 n.6 c.p., equivalente, ad Hudorovic la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed
€300,00 di multa e agli altri due imputati, ciascuno, quella di anni uno, mesi dieci di reclusione ed

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice formulato un motivato giudizio di
colpevolezza, essendosi limitato e rilevare l’assenza di elementi da cui presumere l’innocenza, così
violando la presunzione di innocenza di cui all’art.27 Cost., senza neppure valutare la congruità
della pena.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto degli atti del fascicolo del p.m.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.500,00.

€400,00 di multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 7 luglio 2014

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