Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4274 del 22/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4274 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO ANTONIO N. IL 17/05/1978
avverso la sentenza n. 3998/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;

Data Udienza: 22/10/2013

Con sentenza del 1 marzo 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza emessa il 2 maggio 2011 dal Tribunale della medesima città con la quale
CARUSO Antonio era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
300 di multa quale imputato di ricettazione.
Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di giudizio di
valenza rispetto alle attenuanti generiche, prospettando peraltro censure che
attengono esclusivamente a profili di fatto.
Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano
solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono
articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione
delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più,
sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in
relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un
improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il
sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consigliee e..tensore

Il rresidente

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