Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42737 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 42737 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Picasso Garaycochea Salvador Fernando, nato a Lima il 26/10/1962,
avverso la sentenza 5/3/2015 della Corte d’appello di Milano, IV sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Adele De Marinis che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 5/3/2015, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 23/1/2013,
assolto l’imputato da alcune condotte di ricettazione (contestate al capo A) e
di falso (contestate al capo B), riduceva la pena inflitta a Picasso
Garaycochea Salvador Fernando, rideterminandola in mesi dieci di reclusione

1

Data Udienza: 20/10/2015

ed C. 900,00 di multa in aumento rispetto alla pena inflitta dal Gip del
Tribunale di Milano con sentenza del 28/4/2009.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente,

sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:
2.1

Vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento agli art.

648 e 497 bis cod. pen. Al riguardo eccepisce che non è ammissibile il
concorso fra la ricettazione ed il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen. e che

clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato”.
2.2

Vizio della motivazione in relazione al mancato rilievo dell’intervenuta

prescrizione dei reati ex art. 648 e 497 bis cod. pen. In proposito si duole
che la Corte abbia fissato la consumazione del reato nel momento in cui
l’imputato è stato trovato in possesso dei documenti falsi, sebbene la
contraffazione doveva necessariamente essere avvenuta in epoca
antecedente.
2.3

Vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falsa

attestazione di identità, ex art. 495, in quanto la semplice consegna di
passaporto falso non vale ad integrare tale reato, dal momento che il
prevenuto risulta correttamente generalizzato nel verbale di identificazione
ed elezione di domicilio.
2.4

Vizio della motivazione e violazione della legge penale in relazione al

diniego delle generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2.

Sono manifestamente infondate le questioni dedotte con il primo

motivo di ricorso in punto di non configurabilità del concorso fra il reato di
ricettazione, con riferimento al passaporto uruguayano, contestato al capo
A) ed il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen., contestato al capo D). Infatti
se la norma di cui all’art. 497 bis cod. pen. punisce il fatto del soggetto che
sia trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio, nel caso
di specie il possesso del documento è stato preceduto dalla ricettazione del
modulo di passaporto che, in un successivo momento, l’agente ha
contraffatto o concorso a contraffare fornendo la propria fotografia. Quindi

2

nella fattispecie la ricettazione non sarebbe configurabile in virtù della

ci si trova in presenza di due differenti condotte che integrano l’uno e l’altro
reato. Inoltre deve escludersi che la ricettazione non sia configurabile per
l’eventuale concorso del prevenuto nel reato, proprio per la differenza
fattuale e concettuale fra l’acquisto illecito del modulo e la successiva
attività di contraffazione alla quale indubbiamente il ricorrente ha concorso.
3.

Sono manifestamente infondate le censure sollevate con il terzo

motivo con riferimento al reato di falsa attestazione di identità in quanto la

confutandole con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
4.

E’ manifestamente infondata anche l’eccezione di prescrizione in

quanto, come ha correttamente osservato la Corte d’appello, con
riferimento ai reati sub A) e sub B), non sussiste alcun elemento oggettivo
che possa ancorare la commissione dei delitti di ricettazione e di falso ad
una antecedente data certa. In assenza di ogni altro indicatore che possa
far risalire nel tempo la data del commesso reato, l’unico elemento al quale
riferire la data del commesso reato è quello dell’accertamento.
5.

Infine è inammissibile anche il motivo relativo alla pena, infatti la

mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419)
6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla l Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 ottobre 2015
Il Consiglier estensore

dente

sentenza ha risposto sul punto alle obiezioni sollevate con l’appello

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