Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42732 del 07/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 42732 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIANA ANGELINA N. IL 18/09/1957
avverso la sentenza n. 9097/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 07/07/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 28 giugno 2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata
da DIANA Angelina, dichiarata responsabile del delitto di false dichiarazioni sulle generalità,
commesso il 24 agosto 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità ed
il trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito dopo aver sostenuto di condividere le argomentazioni in fatto e
diritto del primo giudice, ha affrontato le questioni poste nell’impugnazione, confutandole motivatamente con riferimento al complessivo atteggiamento processuale della prevenuta, fatto di ripetute false dichiarazioni sulle proprie generalità.
Del tutto corretta poi la decisione della Corte territoriale che, dopo aver adeguato la misura della
pena alle proporzioni in vigore all’epoca del commesso reato, ha rigettato le altre richieste con
riferimento ai precedenti della prevenuta, trattandosi di elemento valutabile ex art. 133 e 53 e
Segg. della legge 689/81.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P. Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2014.

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