Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42732 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 42732 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGOSTONI ERNESTO N. IL 24/03/1935
avverso l’ordinanza n. 2473/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
GGEJ Ouie „t,
I /11uA- eit, \i 00

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. In data 23 luglio 2011 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Milano formulava istanza al tribunale in sede per la declaratoria di estinzione
della pena per decorso del tempo per tutti i reati oggetti del cumulo 2414/00 del
21 gennaio 2005, ascritti a Ernesto Agostoni (ad eccezione della sentenza 9
novembre 1994 del tribunale di Roma per cui era stata concessa la restituzione
in termini: reato successivamente dichiarato prescritto).

difensore di fiducia di Agostoni.

3. In data 13 gennaio 2012 il pubblico ministero procedente inoltrava
richiesta di revoca della propria istanza, a seguito della quale il giudice
dell’esecuzione emetteva provvedimento di non luogo a provvedere sull’istanza
medesima.

4. Il 14 gennaio 2012, il procuratore della Repubblica esprimeva parere
negativo sull’istanza presentata dal difensore di fiducia di Agostoni (sub 2) in
presenza della causa ostativa della recidiva, determinata dalle successive
condanne per delitti della stessa indole. Rilevava fra l’altro che il tribunale di
Milano con ordinanza emessa in data 8 maggio 2009 non aveva dichiarato la
prescrizione della pena inflitta con la sentenza 12 ottobre 1995 della corte di
appello di Roma, a causa della successiva condanna emessa 1’11 gennaio 2000
dal tribunale di Milano.

5. Con separata istanza in stessa data, l’organo requirente chiedeva al
magistrato di sorveglianza di Milano di dichiarare Ernesto Agostoni delinquente
abituale, con applicazione delle misure di sicurezza della colonia agricola o della
casa di lavoro.

6. Con ordinanza emessa il 26 giugno 2012 il magistrato di sorveglianza
dichiarava Agostoni Ernesto delinquente abituale. Rigettava la richiesta di
applicazione della misura di sicurezza per la insussistenza in atto della
pericolosità sociale in relazione all’età (oltre che per l’inidoneità della misura di
sicurezza detentiva).

7.

Il condannato presentava istanza di revoca della dichiarazione di

abitualità, che, con provvedimento del 6 febbraio 2014, veniva respinta dal
magistrato di sorveglianza. Questi, prendendo atto delle opposte tesi
1

2. Analoga istanza di estinzione veniva presentata il 16 dicembre 2011 dal

giurisprudenziali circa la possibilità, rispettivamente ammessa ed esclusa, che
dichiarazione di abitualità sia disgiunta dalla pericolosità sociale, osservava che,
pur con riferimento alla tesi negativa, “paradossalmente, quindi, la richiesta di
revoca avanzata da un soggetto di cui si continua ad ignorare l’attuale domicilio,
ne manifesta l’attuale pericolosità sociale”.

8.

In data 1 luglio 2014 il tribunale di sorveglianza respingeva

l’impugnazione proposta da Agostoni perché, anche se da tempo non aveva

pericolosità sociale era attuale.

9. Ricorre per la cassazione Ernesto Leopoldo Agostoni a mezzo dei difensori
di fiducia per violazione di legge in relazione agli artt. 103 e 203 cod. pen. e
connesso vizio motivazionale. Il tribunale di sorveglianza, compulsato dopo il
rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, della richiesta di revoca della
dichiarazione di abitualità, aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per tale
dichiarazione sia in considerazione dei plurimi reati commessi, sia in relazione
alla condizione attuale di latitanza, perdurante nel tempo, che aveva consentito
ad Agostoni di non scontare le pene inflittegli, confermandone l’attuale
pericolosità. Ad avviso del ricorrente, la motivazione adottata contrastava con la
giurisprudenza più recente di legittimità e introduceva una presunzione di
pericolosità sociale fondata sui reati già commessi, mentre l’art. 203 cod. pen.
imponeva un giudizio prognostico di probabile commissione in futuro di nuovi
reati. D’altro canto, l’interpretazione fatta propria dalla magistratura di
sorveglianza giungeva ad impedire che la prescrizione della pena potesse essere
dichiarata nei confronti di quei condannati che si siano sottratti all’esecuzione
della medesima, in contrasto con la previsione esplicita dell’art. 172 comma 4
che, nel considerare la situazione in discorso, non ne fa derivare un giudizio di
pericolosità sociale, né le attribuisce valore preclusivo della declaratoria di
estinzione della pena.

10. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ opportuno ripercorrere in sintesi i termini della questione proposta nel
ricorso. Il magistrato di sorveglianza, col provvedimento del 26 giugno 2012,
dichiarava Agostoni delinquente abituale, mentre respingeva la richiesta del PM
di applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di
2

commesso reati, il fatto di continuare a negarsi alla giustizia dimostrava che la

lavoro ritenendo che lo stesso non fosse più pericoloso. L’interessato chiese la
revoca della dichiarazione di abitualità, sostenendo l’impossibilità di una
“sfasatura” tra la stessa e l’esclusione in concreto della pericolosità sociale.

2. In effetti, nel caso di declaratoria di delinquenza abituale, sia che stata
disposta nel processo di cognizione sia che ad essa provveda il magistrato di
sorveglianza, il dato unificante è che l’applicazione della misura di sicurezza deve
essere ordinata previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è

31 ha abrogato l’art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta) (v. Cass., Sez. 2, 11
maggio 1987, n. 8781, rv. 176471). A sua volta, l’art. 679 cod. proc. pen. ha
fissato la regola del preliminare accertamento della pericolosità sociale
ricollegandola sia all’ipotesi in cui si debba dare applicazione alla misura
“ordinata con sentenza”, sia a quella in cui la sua applicazione sia stata ordinata
successivamente dal magistrato di sorveglianza.

3.

Circa, invero, il rapporto tra il presupposto della dichiarazione di

delinquenza qualificata e l’applicazione della misura di sicurezza. Punto di
partenza è l’art. 69 comma 4 dell’ordinamento penitenziario secondo cui, in
occasione dei provvedimenti riguardanti il riesame della pericolosità, il Magistrato
di sorveglianza provvede altresì alla (eventuale) revoca della dichiarazione di
delinquenza abituale. La Corte costituzionale con la sentenza 443/88
nell’estendere questa disciplina anche all’ipotesi in cui ad un soggetto fosse stata
revocata la misura di sicurezza prima dell’entrata in vigore del nuovo istituto, ha
sottolineato l’importanza dell’abrogazione espressa dell’art. 204 ad opera del
primo comma dell’art. 31 della legge n. 663 del 1986. “E’ appunto quest’ultima
legge che da un canto, con l’art. 31, abroga il articolo 204 c.p. ed
inserisce nel sistema il principio secondo il quale l’inflizione delle misure di
sicurezza personali è necessariamente subordinata all’accertamento, in concreto,
pericolosità sociale e che dall’altro canto, nello stesso tempo,
con l’art. 21, dispone, inserendolo, a sua volta, nel sistema, il procedimento di
riesame della pericolosità sociale, d’applicazione, esecuzione, trasformazione e
revoca delle misure di sicurezza e di della dichiarazione di delinquenza
abituale, professionale ecc. In esito alle modifiche e apportate
dalla legge n. 663 del 1986 al e, in particolare, all’art. 69
della legge n. 354 del 1975, risulta, dunque, che , la
della dichiarazione d’abitualità deve avvenire in sede di riesame, ,
della pericolosità sociale, essendo questa, insieme, alla base dell’applicazione e
revoca delle misure di sicurezza e della dichiarazione d’abitualità. Se, in
3

persona socialmente pericolosa e ciò perché la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art.

conseguenza, la del quarto comma, ultima parte, dell’attuale art. 69
della legge n. 354 del 1975 é inequivoca, del pari è che rientra
nella ratio della stessa disposizione l’impedire, per l’avvenire (essendo stata
ogni ipotesi di ) che esistano tra
l’accertamento della pericolosità sociale e le conseguenti
dichiarazioni d’abitualità professionalità e tendenza a delinquere. Ed é esatta
l’interpretazione che l’Avvocatura dello Stato da al termine , che
accompagna il termine nel quarto comma dell’art. 69 della legge in

provvedimenti elencati in precedenza, taluni dei quali presupponenti una
prognosi di persistente pericolosità sociale e non come possibilità di non revocare
la dichiarazione d’abitualità (anche) quando il magistrato di sorveglianza accerti
l’esser venuta meno, in concreto, la pericolosità sociale”. Va per completezza
rilevato che nel suo parere l’Avvocatura aveva concluso che “nel vigore
dell’attuale normativa non puo’ piu’ verificarsi che un soggetto nei cui confronti
sia stata revocata la misura di sicurezza personale perche’ non piu’ socialmente
pericoloso “in concreto”, continui a rivestire, sino al sopravvenire dell’eventuale
riabilitazione, lo status di delinquente abituale e, dunque, ad essere oggetto
d’una presunzione legale di pericolosita’.
Pertanto, ogni qual volta il magistrato di sorveglianza decida di non
applicare ovvero di revocare una misura di sicurezza personale perche’
l’interessato non e’ (o non e’ piu’) persona socialmente pericolosa, dovrebbe
essere contestualmente revocata la dichiarazione d’abitualita’ o le altre previste
dall’art. 109 c.p., che trovano la loro ragion d’essere proprio nella pericolosita’
sociale del condannato”.

4. Sul filo di questa interpretazione, rispettosa della rado legis, emerge
l’erroneità dell’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza il 26 febbraio
2012.

5. Il magistrato e il tribunale di sorveglianza, aditi da Agostoni per la revoca
della dichiarazione di abitualità, hanno rigettato la richiesta osservando (al di là
del richiamo, fatto dal primo, alla non più sostenibile tesi della possibilità di
“sfasature” tra dichiarazione di abitualità ed esclusione della pericolosità) che la
pericolosità sociale è attuale, affermandone così la sussistenza, in contrasto con
l’originaria valutazione dello stesso magistrato di sorveglianza. Quest’ultimo ha
ribaltato il precedente giudizio, richiamando lo stato di latitanza dell’Agostoni, e il
Tribunale ha confermato tale valutazione, richiamando anche i “plurimi reati
commessi”.
4

esame: il primo termine, infatti, va letto in relazione alla pluralità di

Ora, al di là del discorso sulla possibilità, in riferimento al principio
desumibile dall’art. 597, comma 3, c.p.p., che un tale ribaltamento si verifichi in
sede di disamina della richiesta di revoca della dichiarazione di abitualità
presentata dall’interessato, deve escludersi, per i motivi suesposti, che sia
configurabile una pericolosità disancorata da una misura di sicurezza e che
supporti la mera dichiarazione di abitualità.
Per completezza deve poi comunque rilevarsi in ordine al giudizio espresso
in sede di merito:

intrinsecamente privo di consistenza nel momento in cui è accompagnato dal
riconoscimento che i detti reati risalgono ad ‘epoca non più recente”
(circostanza, questa, già ritenuta logicamente dirimente, anche in considerazione
della elevata età del soggetto, ai fini della esclusione della pericolosità nel
provvedimento del 26 giugno 2012);
— quanto al richiamato stato di latitanza, che lo stesso è in sé neutro ai fini
del giudizio di pericolosità, ove sia, come nella specie, del tutto privo di
riferimenti ad appoggi di gruppi criminali.

6. Alla stregua di quanto sopra il provvedimento impugnato va annullato senza
rinvio e va disposta la revoca della dichiarazione di abitualità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendo la revoca della
dichiarazione di abitualità nel reato. Manda alla cancelleria per l’adempimento di
cui all’art. 107 d.p.R. 203 del 2000.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2015
Il Consigliere estensore

— quanto al richiamo ai plurimi reati commessi, che lo stesso è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA