Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42730 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42730 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBOU HICHAM N. IL 09/02/1977
avverso la sentenza n. 1772/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 04/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 22/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, in data 4.7.2014, decidendo – per quanto
qui interessa – sull’appello dell’imputato e del pubblico ministero, confermava la
decisione del Tribunale di Rimini che aveva condannato Abbou Hicham, con la
continuazione ed esclusa la circostanza aggravante delle persone riunite, alla
pena di anni dodici e mesi sei di reclusione in relazione ai reati di rapina
aggravata e di tentato omicidio, aggravato dal nesso teleologico, in danno di

pietra, cagionandole gravi lesioni e sottraendole la borsa che conteneva la
somma di euro 1.500 ed il telefono.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito la donna – che svolgeva
regolare attività di vendita ambulante – era stata avvicinata da tre giovani, uno
dei quali l’aveva colpita alla testa con una pietra e le aveva sottratto la borsa. Il
testimone Gaurii già nell’immediatezza del fatto aveva fornito indicazioni ai
carabinieri utili per rintracciare gli aggressori (descrizione fattezze fisiche ed
abbigliamento); quindi, aveva incontrato ed indicato ai carabinieri due dei
responsabili tra i quali l’imputato a casa del quale erano stati rinvenuti gli abiti
che, secondo quanto riferito dal testimone, indossava il soggetto che aveva
aggredito la donna.
Anche la persona offesa aveva descritto l’abbigliamento degli aggressori in
termini compatibili con quello dei due fermati, benché, nella ricognizione di
persona( effettuata in sede di incidente probatorio i avesse dichiarato che
l’imputato era «somigliante» alla persona che l’aveva aggredita, mentre
aveva riconosciuto con certezza il coimputato, Boulkhair, come colui che poco
prima dell’aggressione si era interessato agli oggetti che vendeva. Il testimone
Gaurii aveva descritto e, poi, riconosciuto l’imputato come colui che aveva
colpito ripetutamente la donna con un sasso e si era impossessato della borsa.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo denuncia la violazione di norma processuale per
mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione
della istruttoria dibattimentale, lamentando che la Corte di appello ha respinto la
richiesta con motivazione solo apparente eA insufficiente, in specie, con
riferimento all’accertamento delle impronte digitali sulla pietra e4021le immagini
registrate dalle telecamere.
Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza
impugnata in relazione alla valutazione della prova della responsabilità / fondata
esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e del testimone Gaurii.
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Sadasivan Usha che colpiva ripetutamente alla testa e al volto con una pesante

Evidenzia le contraddizioni nelle quali è incorso il testimone nell’indicazione
dell’abbigliamento dell’imputato, non confermate dalle dichiarazioni della persona
offesa che ha affermato che l’aggressore era vestito di bianco.
Lamenta che la Corte territoriale ha valutato solo parzialmente quanto
riferito da Louati Mourad il 14.10.2011 che conferma la attendibilità della
versione dei fatti del coimputato Boulkhair.
Rileva, altresì, che non ha valutato il contenuto delle dichiarazioni della
Bellocchio che ha riconosciuto i due soggetti che poco prima della rapina

titolare del bar nel quale la sera del fatto si erano recati i due soggetti indicati
dal Boulkhair come responsabili della rapina.
Ribadisce la assoluta attendibilità delle circostanze riferite dal Boulkhair e la
plausibilità della giustificazione per non avere indicato subito i colpevoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ manifestamente infondata la dedotta la violazione di norma
processuale per mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta
di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per procedere all’accertamento
delle impronte digitali sulla pietra e4(911e immagini registrate dalle telecamere.
La Corte d’appello, invero, ha escluso tale necessità ritenendo esaustiva la
consulenza medico legale effettuata sulla persona offesaesbacquisita agli atti con
il consenso delle part ed evidenziando la circostanza, affermata dagli
investigatori, che le impronte digitali sulla pietra utilizzata per colpire la vittima
erano inquinate, nonché, la mancanza di immagini utili registrate dalle
telecamere di sorveglianza. Inoltre, ha dato atto della circostanza che gli occhiali
rinvenuti sul posto e consegnati agli investigatori dalla vittima non potevano
attribuirsi con certezza agli aggressori, della mancanza di elementi idonei ad
affermare che l’imputato al momento del fatto avesse effettuato delle telefonate
e che fosse in possesso di un telefono cellulare. Ha escluso, altresì, la necessità
di esaminare nuovamente il testimone Gaurii che aveva già reso dichiarazioni
nell’incidente probatorio.
A fronte di tale articolata motivazione dei giudici di appello, il ricorrente non
indicata la ragione per la quale le prove richieste sarebbero decisive ai fini del
giudizio, atteso che può ritenersi «decisiva», secondo la previsione dell’art.
606 lett. d) cod. proc. pen., soltanto la prova che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove
esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella
che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura
portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, rv. 259323) e non si limiti

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avevano lasciato gli zaini dove si trovava il cellulare della vittima, né quelle del

ad incidere su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del
20/03/2013, Cabras, rv. 255817).

2. Diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, la valutazione della prova
della responsabilità non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della
persona offesa e del testimone Gaurii. Infatti, la Corte territoriale ha ripercorso
la decisione di primo grado dando atto che la colpevolezza dell’imputato è stata
fondata sulle circostanze riferite nel corso dell’incidente probatorio dalla persona

conferma negli ulteriori elementi emersi in dibattimento.
I giudici di appello hanno escluso qualsivoglia dubbio in ordine alla
attendibilità e conducenza delle circostanze riferite dalla persona offesa e dal
testimone oculare Gaurii, del tutto estraneo, le cui dichiarazioni sono
caratterizzate da spontaneità, genuinità, specificità, coerenza e reiterazione e
sono riscontrate dalle dichiarazioni della persona offesa e dal rinvenimento degli
abiti dallo stesso descritti.
La Corte territoriale ha affermato, con argomenti logici, che le indicazioni del
testimone in ordine all’abbigliamento indossato dall’imputato al momento del
fatto non possono inficiare la precisione del riconoscimento, tenuto conto che lo
stesso aveva fornito opportuna precisazione in ordine alle magliette indossate
dagli aggressori già prima degli accertamenti effettuati dai carabinieri, senza che
potesse esserne a conoscenza. Ha rilevato, altresì, come la indicazione
dell’imputato da parte della persona offesa in termini di semplice somiglianza
fosse giustificata dal fatto che la donna non aveva mai visto prima la persona
che l’aveva aggredita di notte.
Le versioni prospettate dagli imputati, ed in specie, quella del Boulkhair che asseriva la totale estraneità dell’Abbou, addossando la responsabilità ad altri
due connazionali che erano stati trovati in possesso del telefono cellulare
sottratto alla vittima – sono state ritenute inattendibili dai giudici di merito in
ragione di plurimi elementi tra i quali le contraddizioni del racconto del Boulkhair,
più volte mutato, e la inverosimiglianza della giustificazione di non aver indicato
subito i responsabili, anche alla luce delle circostanze riferite dal connazionale
Louati Mourad in ordine alla confidenze ricevute in carcere dai predetti che
sconfessavano il Boulkhair. E’ stato considerato, inoltre, come il ricorrente
avesse sostenuto che la sera dei fatti si trovava altrove, ma non aveva fornito
alcuna dimostrazione di ciò e che, d’altro canto, la vittima non aveva
riconosciuto i due soggetti ai quali il Boulkhair aveva attribuito la responsabilità
dell’aggressione.
Così che, i rilievi mossi dal ricorrente avuto riguardo alla valutazione della
prova della responsabilità si sostanziano in censure di fatto finalizzate alla mera
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offesa e dal testimone presente al fatto, Gaurii Ionel, che hanno trovato

rivalutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio che la Corte
territoriale, richiamando le argomentazioni del primo giudice, ha
complessivamente valutato, senza alcuna omissione, e sui quali ha
compiutamente motivato con discorso giustificativo immune dai vizi dedotti.
Peraltro, il ricorrente lamenta la incompleta valutazione di alcune
testimonianze che neppure ha allegato al ricorso che, sotto tale profilo, pecca di
autosufficienza.
Si deve concludere, quindi, per la inammissibilità del ricorso cui consegue di

mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione,
al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 22 maggio 2015.

diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in

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