Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4273 del 22/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4273 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ONGHIA ONOFRIO N. IL 20/10/1949
avverso la sentenza n. 8/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 22/10/2013
Con sentenza del 13 novembre 2012, la Corte di appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto
il 14 aprile 2010, con la quale D’ONGHIA Onofrio era stato condannato alla pena di
anni due ed euro 1.000 di multa quale imputato di ricettazione di un assegno.
Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta in
termini del tutto aspecifici vizio di motivazione in punto di responsabilità. Sono stati
poi presentati motivi nuovi nei quali fra l’altro si sollecita la declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione, non maturata peraltro alla data della sentenza di appello.
Il ricorso è palesemente inammissibile per genericità dei motivi, dal momento
che il ricorrente si è limitato a proporre, in scarne battute, doglianze di carattere
generale senza alcuna reale connessione con i motivati rilievi svolti dai giudici del
doppio grado di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013
Il Consig
estensore
Il esidente
OSSERVA