Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42729 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42729 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE FRANCESCO N. IL 15/02/1959
GRECO MAURIZIO N. IL 18/03/1980
ARENA GIUSEPPE N. IL 04/09/1966
LENTINI PAOLO N. IL 07/11/1964
LENTINI NICOLA N. IL 20/08/1987
ARENA PASQUALE N. IL 27/08/1957
LEQUOQUE GIUSEPPE N. IL 01/11/1944
MORELLI LUIGI N. IL 14/11/1973
GENTILE TOMMASO N. IL 08/09/1980
MORELLI ANTONIO N. IL 28/11/1951
avverso la sentenza n. 26/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ft- AA-(4))-0,
che ha concluso per l’A yette_t
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Data Udienza: 22/05/2015

Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise d’Appello di Catanzaro con sentenza emessa il 7 aprile 2014
confermava la decisione emessa dal GUP del locale Tribunale il 30 luglio 2010, in
sede di giudizio abbreviato, nei confronti di :
– GENTILE FRANCESCO ( condanna ad anni dieci di reclusione) ;
– GENTILE TOMMASO ( condanna ad anni sei di reclusione) ;
– GRECO MAURIZIO ( condanna ad anni sei di reclusione) ;

LENTINI PAOLO ( condanna ad anni dieci di reclusione) ;
– LENTINI NICOLA ( condanna ad anni sei di reclusione) ;
– ARENA PASQUALE (condanna ad anni sei di reclusione) ;
– LEQUOQUE GIUSEPPE (condanna ad anni sei di reclusione) ;
– MORELLI LUIGI (condanna ad anni sei di reclusione);
– MORELLI ANTONIO (condanna ad anni sei di reclusione).
La decisione deriva da precedente annullamento con rinvio della sentenza
emessa dalla Corte di Assise d’Appello di Catanzaro in data 8 agosto 2011, in
virtù di quanto deciso dalla V Sezione Penale di questa Corte in data 13 marzo
2013, con sentenza (n. 38688/2013) che accoglieva il ricorso proposto dal
Procuratore Generale territoriale e, in parte, quello proposto dalla difesa di Arena
Giuseppe.
Tutti gli imputati rispondono della contestazione di cui al capo A (art. 416 bis
cod.pen.) per il periodo marzo 2003 /aprile 2009, contestazione relativa alla
«cosca Arena» operante nel territorio di Isola Capo Rízzuto ed influenza nelle
province di Crotone e Catanzaro, la cui esistenza oggettiva risulta sin dalla metà
degli anni ’70, con l’aggravante di essere l’associazione armata e con condotta
descritta nel modo che segue :
– Arena Giuseppe classe ’66 e Gentile Francesco con compiti di direzione del
sodalizio e rappresentanti della cosca nei rapporti con le altre organizzazioni
mafiose, assunti in maniera esclusiva dopo la morte di Arena Carmine del ’59,
avvenuta il 2 ottobre del 2004 ;
– Gentile Tommaso, Lentini Paolo, Lequoque Giuseppe, Greco Maurizio, Morelli
Antonio, Lentini Nicola e Morelli Luigi affiliati con compiti esecutivi di controllo del
territorio e di realizzazione di specifiche azioni criminose; alcuni di questi tra cui
Lentini Paolo hanno ricevuto direttive per la gestione degli affari associativi da
Arena Giuseppe e Gentile Francesco durante la latitanza e la loro carcerazione,
assumendo anche autonomamente delle decisioni;
– Arena Pasquale definito tra gli affiliati di estrema fiducia, in quanto tra gli
stretti congiunti di Arena Giuseppe del ’66 che si serviva di tali soggetti per
3

– ARENA GIUSEPPE classe ’66 ( condanna ad anni dieci di reclusione) ;

continuare a svolgere – pur detenuto – il ruolo di reggente della consorteria
criminosa.
2. I motivi dell’annullamento con rinvio, noti alle parti, possono essere

GENTILE FRANCESCO accolto il ricorso del PG territoriale
avverso la decisione di improcedibilità
e di assoluzione

La V Sezione di questa Corte ritiene
carente la motivazione che era stata
posta a fondamento di una decisione di
improcedibilità per precedente
giudicato per la condotta tenuta sino al
luglio 2007. Inoltre si ritiene
‘apparente’ la motivazione della
assoluzione per il periodo ricompreso
tra il 20 luglio del 2007 e il mese di
aprile del 2009.

La
Corte
ritiene
sommaria
ed
apparente
la
motivazione
della
in
quanto
assoluzione
risultano
illogicamente
non
valutate
le
di
dichiarazioni
del
collaboratore
giustizia Marino.

ARENA PASQUALE accolto il ricorso del PG territoriale
avverso l’assoluzione

La
Corte
ritiene
sommaria
ed
apparente
la
motivazione
della
assoluzione in quanto risulta non
considerato il contenuto diretto di una
parte delle dichiarazioni rese dal
collaborante Marino, tese a confermare
in modo autonomo la narrazione dei
fatti proveniente dal Bonaventura.
Risultano altresì non congruamente
valutate
alcune
captazioni
di
conversazioni .

GRECO MAURIZIO accolto il ricorso del PG territoriale
avverso l’assoluzione

La
Corte
ritiene
sommaria
ed
apparente
la
motivazione
della
assoluzione in quanto non viene
esplicata la ritenuta genericità delle
dichiarazioni dei collaboranti Marino e
Bonaventura e vengono trascurate le
captazioni di conversazioni successive
alla eliminazione di Arena Carmine.

LENTINI NICOLA accolto il ricorso del PG territoriale
avverso l’assoluzione

La
Corte
ritiene
sommaria
ed
apparente
la
motivazione
della
assoluzione
in
quanto
vengono
ingnorati alcuni riscontri in fatto
(osservazioni di p.g. del marzo-aprile
2006) alle dichiarazioni rese dal
collaborante Cortese.

LEQUOQUE GIUSEPPE accolto il ricorso del PG territoriale
avverso l’assoluzione

4

sintetizzati nel modo che segue :

MORELLI ANTONIO accolto il ricorso del PG territoriale
avverso l’assoluzione

LENTINI PAOLO, GENTILE TOMMASO e
MORELLI LUIGI accolti i ricorsi del PG territoriale in
tema di determinazione della pena e
concessione delle attenuanti generiche
(con passaggio in giudicato della
affermazione di penale responsabilità
contenuta nella decisione del
8.8.2011)

La Corte censura le modalità di
determinazione della pena, non
essendo stata applicata la novella
legislativa introdotta con il d.l. 23
maggio 2008 n.92, entrato in vigore
prima dell’aprile del 2009, data
indicata nel capo di imputazione come
quella di cessazione della permanenza.
Inoltre censura l’avvenuta applicazione
per Gentile Tommaso e Morelli Luigi
delle circostanze attenuanti generiche,
non sorretta da motivazione adeguata.

ARENA GIUSEPPE classe ’66 Accolti i ricorsi proposti dalla difesa e
dal PG territoriale.

La Corte riteneva assorbente il rilievo
della omessa motivazione circa la
pretesa «identità del fatto» tra
l’oggetto del presente procedimento e
la contestazione elevata ad Arena
Giuseppe nell’ambito del procedimento
definito con sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Catanzaro nel
novembre del 2008 (sentenza di
assoluzione).

Giova altresì precisare, prima di indicare i principali contenuti della decisione
oggi impugnata, che questa Corte, con la citata decisione, rigettava i ricorsi
proposti nell’interesse di Lentini Paolo, Gentile Tommaso e Morelli Luigi, soggetti
nei cui confronti il procedimento è proseguito in sede di rinvio solo in relazione
alla determinazione della pena.
3. La sentenza impugnata conferma, come si è detto, integralmente le
affermzioni di responsabilità e le quantificazioni sanzionatorie operate nella
decisione di primo grado nei confronti di ciascun imputato. Venivano altresì
confermate le statuizioni in punto di responsabilità civile.
Conviene pertanto ricordare che la decisione di primo grado è essenzialmente
fondata – nella ricostruzione della esistenza e della operatività della cosca Arena
– sugli apporti dichiarativi resi da collaboratori di giustizia, tra il 2007 e il 2008
(si tratta di Bonaventura Luigi già appartenente alla famiglia – alleata degli Arena
– Vrenna/Bonaventura/Corigliano sin dai primi anni ’90 , Marino Vincenzo
anch’egli membro della medesima cosca e uomo di fiducia di Bonaventura,
5

La Corte ritiene sommaria ed
apparente la motivazione della
assoluzione in quanto non viene
esplicata la ritenuta genericità delle
dichiarazioni rese dai collaboranti
Marino e Cortese, oltre a sottovalutare
l’esistenza di dati di riscontro.

Bumbaca

Domenico

organico

anch’egli

alla

cosca

alleata

Vrenna/Bonaventura/Corigliano e Cortese Angelo Salvatore componente della
cosca – prima alleata e poi avversa – dei Grande Aracri di Cutro) cui si uniscono
evidenze contenute in decisioni irrevocabili, captazioni telefoniche o ambientali,
esiti di indagini di polizia giudiziaria circa i singoli soggetti coinvolti nel
procedimento.
La decisione muove da alcune considerazioni di fondo relative alla esistenza di un
conflitto armato nel territorio della provincia di Crotone, tra l’anno 2003 e l’anno

numero ed alle modalità realizzative di fatti di sangue (ampi riferimenti vengono
realizzati all’omicidio di Arena Carmine e tentato omicidio di Arena Giuseppe del
2 ottobre 2004).
Vengono successivamente analizzati i percorsi criminali ed i livelli di attendibilità
dei singoli collaboranti, per poi passare alle valutazioni relative alla esistenza
dell’organismo criminoso e alle singole posizioni processuali.
La decisione oggi impugnata, in detto quadro, muove dalla ricostruzione dei
contenuti della decisione di annullamento con rinvio emessa dalla V Sezione
Penale di questa Corte.
Vengono dunque affrontate le questioni derivanti dai contenuti di detta
decisione, con gli esiti che seguono.
Si evidenzia che quanto alla esistenza ed operatività – nel periodo di cui alla
imputazione – della cosca Arena, è la stessa decisione emessa dalla V Sezione di
questa Corte in data 12 marzo 2013 a confermare tale assunto, nella parte in cui
vengono respinti i ricorsi relativi alla affermazione di penale responsabilità di
Lentini Paolo, Gentile Tommaso e Morelli Luigi.
Quanto alla invocata – da parte di Arena Giuseppe classe ’66 e Gentile Francesco
– sussistenza della preclusione relativa al giudicato maturato nel diverso
procedimento nominato Revenge, la Corte territoriale muove dalla ricognizione
dei contenuti normativi, affermando che per esservi preclusione è necessaria la
‘medesimezza’ del fatto, ossia la corrispondenza storico-naturalistica nella
configurazione del reato.
Tale medesimezza del fatto viene esclusa in ragione dei diversi contenuti delle
due imputazioni.
Nel procedimento già definito (peraltro con esiti diversi tra i due attuali
ricorrenti) è stata presa in esame la partecipazione di Arena Giuseppe e di
Gentile Francesco alla cd. cosca dei

gaglianesi operante in territorio di

Catanzaro, nel senso che Arena Giuseppe (in tal sede assolto) avrebbe avuto il
compito di far osservare e rispettare in tale ambito le direttive poste da Arena

6

2005, definito come una vera e propria «guerra di mafia» in riferimento al

Carmine, mentre Gentile Francesco (in tal sede condannato) era considerato, in
tale ambito, il suo uomo di fiducia, che contribuiva ad assicurare detta finalità.
Nell’odierno procedimento l’accusa prende in esame il funzionamento della cosca
Arena in quanto tale, peraltro nell’ambito territoriale dì Isola Capo Rizzuto e
prende in esame un intervallo temporale più ampio.
Pertanto, pure a fronte di una parziale coincidenza temporale (2003-2007) vi è
diversità del fatto – a parere della Corte di merito – anche in rapporto al periodo
sovrapponibile.

parte distinte rispetto a quelle della cosca Arena.
Inoltre le modalità partecipative dei due attuali imputati alla cosca dei gaglianesi
erano caratterizzate da specificità di ruolo, diverso rispetto a quello ricoperto
nell’ambito della cosca Arena.
Non si tratta, pertanto, dello stesso gruppo mafioso – sia pure in diversa
estensione – ma di due gruppi mafiosi

diversi,

il che esclude in radice

l’applicabilità dell’art. 649 cod.proc.pen.
Quanto agli ulteriori temi di merito, viene ribadito il giudizio di attendibilità dei
collaboratori di giustizia escussi nel procedimento, anche in rapporto alla
riconosciuta inclusione degli stessi nei gruppi mafiosi di riferimento ed alla
precisione delle narrazioni.
Si ribadisce dunque la convergenza delle narrazioni in rapporto ai ruoli attribuiti
a ciascuno degli imputati e vengono valorizzate alcune intercettazioni telefoniche
(in particolare quelle immediatamente successive all’agguato che determina la
morte di Arena Carmine nel mese di ottobre del 2004) nonchè esiti di attività di
osservazione e controllo. Si ribadisce la sussistenza della circostanza aggravante
relativa alla disponibilità di armi.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, se nega il fondamento per tutti gli
imputati, con considerazioni in fatto e in diritto espresse a pag. 66.
Da pag. 68 a pag. 83 vegono dunque esaminate le singole posizioni processuali.
Per Arena Giuseppe del ’66 veniva disattesa in toto la questione relativa alla
preclusione ex art. 649 cod.proc.pen. e veniva confermata la decisione
affermativa di penale responsabilità con condanna alla pena di anni dieci di
reclusione (anni 15, ridotti ad anni dieci per la scelta del rito).
Per Arena Pasquale veniva confermata la decisione affermativa di penale
responsabilità con condanna alla pena di anni sei di reclusione (anni 9, ridotti ad
anni sei per la scelta del rito).
Per Gentile Francesco veniva disattesa in toto la questione relativa alla
preclusione ex art. 649 cod.proc.pen. e veniva confermata la decisione

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La cosca dei gaglianesi, operante in Catanzaro, aveva finalità sue proprie e in

affermativa dì penale responsabilità con condanna alla pena di anni dieci di
reclusione (anni 15, ridotti ad anni dieci per la scelta del rito).
Per Gentile Tommaso si rappresentava il ristretto ambito del giudizio di rinvio,
limitato al trattamento sanzionatorio. Veniva pertanto confermata, pur
considerando la necessità di applicare il regime sanzionatorio introdotto dal d.l.
n. 92 del 23 maggio 2008 (conv. in legge n. 125 del 2008) la pena di anni nove
di reclusione (minimo edittale per la ritenuta aggravante del co.4), ridotta ad
anni sei per la scelta del rito.

responsabilità con condanna alla pena di anni sei di reclusione (anni 9, ridotti ad
anni sei per la scelta del rito).
Per Lentini Paolo si rappresentava il ristretto ambito del giudizio di rinvio,
limitato al trattamento sanzionatorio. Sul punto, la Corte di secondo grado
indicava la pena inflitta in primo grado come pari ad anni nove, ridotti a sei per
la scelta del rito ed esprimeva volontà di conferma di tale trattamento
sanzionatorio. In realtà va rilevato, come si preciserà in seguito, che nei
confronti di Lentini Paolo la pena inflitta in primo grado era stata quella di anni
quindici, ridotta ad anni dieci per la scelta del rito.
Per Lentini Nicola veniva confermata la decisione affermativa di penale
responsabilità con condanna alla pena di anni sei di reclusione (anni 9, ridotti ad
anni sei per la scelta del rito).
Per Lequoque Giuseppe veniva confermata la decisione affermativa di penale
responsabilità con condanna alla pena di anni sei di reclusione (anni 9, ridotti ad
anni sei per la scelta del rito).
Per Morelli Antonio veniva confermata la decisione affermativa di penale
responsabilità con condanna alla pena di anni sei di reclusione (anni 9, ridotti ad
anni sei per la scelta del rito).
Per Morelli Luigi si rappresentava il ristretto ambito del giudizio di rinvio, limitato
al trattamento sanzionatorio. Veniva pertanto confermata, pur considerando la
necessità di applicare il regime sanzionatorio introdotto dal di. n. 92 del 23
maggio 2008 (conv. in legge n. 125 del 2008) la pena di anni nove di reclusione
(minimo edittale per la ritenuta aggravante del co.4), ridotta ad anni sei per la
scelta del rito.

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione :
a) Lentini Paolo propone due atti di ricorso. Nel primo, a firma dell’avv. Valerio
Vianello Accorretti, si deduce erronea applicazione dell’art. 2 cod.pen. e
manifesta illogicità della motivazione. Nel ricorso si interpreta la decisione di
secondo grado come confermativa di quella di primo grado in rapporto alla

Per Greco Maurizio veniva confermata la decisione affermativa di penale

misura della pena (anni dieci) e si ritiene tale statuizione lesiva dei principi
contenuti nell’art. 2 cod.pen., posto che non risultano emerse durante
l’istruttoria condotte successive al mese di maggio dell’anno 2008, ferma
restando la data finale di contestazione (aprile 2009). Non potrebbe pertanto
essere applicato il più grave regime sanzionatorio introdotto durante l’anno
2008, posto che la scelta di protrarre la data di contestazione al momento della
emissione dei provvedimenti cautelari è frutto di una discrezionalità del pubblico
ministero, da cui non possono derivare effetti pregiudizievoli. Nel secondo

b) Gentile Tommaso deduce erronea applicazione della legge penale. Non poteva
essere applicata – a fini sanzionatori – la normativa entrata in vigore nel maggio
del 2008, atteso che manca la prova della protrazione della condotta associativa
in tale frazione temporale. Viene ritenuto un mero espediente processuale quello
di ampliare la contestazione del reato sino al momento di esecuzione del titolo
cautelare (aprile del 2009) che non può determinare un aggravamento della
posizione sostanziale dell’imputato, le cui condotte associative risalgono al più
all’anno 2006.
Inoltre, si contesta la motivazione con cui è stata respinta la richiesta di
applicazione delle circostanze attenuanti generiche, posto che è stata evidenziata
in modo astratto la ‘gravità’ delle condotte contestate. Sono state, in ciò
sottovalutate le ragioni di temperamento del trattamento sanzionatorio che
potevano dar luogo alla opportuna individualizzazione.
c) Morelli Luigi deduce plurimi vizi della sentenza in punto di violazione delle
norme regolatrici di cui agli artt. 133 e 62 bis cod.pen. nonchè mancato
adeguamento ai contenuti della decisione di annullamento.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sostanzialmente privo di
motivazione. Andava individualizzato il trattamento sanzionatorio, con
apprezzamento degli indicatori di cui all’art. 133 cod.pen. e sul punto la
decisione impugnata viola i contenuti della decisione posta a monte.
d) nell’interesse di Gentile Francesco sono stati depositati due atti di ricorso.
Nel primo, a firma del difensore avv. Salvatore Staiano, si articolano quattro
motivi di ricorso.
Con il primo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della norma
processuale di cui all’art.649 cod.proc.pen. oltre al mancato adeguamento ai
contenuti della decisione di annullamento con rinvio.
Il tema è rappresentato dal rapporto tra il giudicato del processo Revenge e la
ritenuta assenza di effetti preclusivi sul procedimento qui in trattazione.
Vengono esaminate le motivazioni espresse dalla Corte di merito al fine di
ritenere «diverso» il fatto contestato nel presente procedimento (appartenenza
9

ricorso, a firma dell’avv. Saverio Loiero, si svolgono considerazioni analoghe.

alla cosca Arena) e quello contestato nel procedimento già definito (cosca dei
gaglianesi) e ne viene evidenziata la illogicità.
In sintesi, si afferma che la cosca dei ‘Gaglianesi’ altro non era, secondo i
contenuti delle decisioni in atti, che una articolazione territoriale della cosca
Arena (sul punto si citano brani di una delle decisioni esibite). Da ciò doveva
derivare la presa d’atto della identità storica dei fatti contestati nei due diversi
procedimenti sino al luglio del 2007.
Non può parlarsi, infatti di diversità della cosca dei Gaglianesi rispetto alla cosca

prima. Non si tratta di gruppi distinti, ma la partecipazione del Gentile alla cosca
dei gaglianesi è realizzata in forza della sua appartenenza alla cosca Arena.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 407 cod.proc.pen. e vizio di
motivazione dell’ordinanza reiettiva della questione posta in sede di merito in
riferimento agli atti di indagine successivi al 16 ottobre 2006 (a fronte di una
prima iscrizione del 15.10.2004).
Si ripropone, dunque, la questione di inutilizzabilità per assenza di proroga delle
indagini relative a Gentile Francesco.
La Corte di merito, sul punto, ha operato integrale rinvio alle argomentazioni
esposte in primo grado, senza fornire risposta alle deduzioni difensive.
Si riepiloga la questione in fatto e si rappresenta che la costruzione giuridica sostenuta nella decisione di primo grado – che fa diventare un provvedimento di
aggiornamento una «nuova iscrizione» non è sostenibile in rapporto al contenuto
dei dati normativi di riferimento.
L’aggiornamento della iscrizione è un dato fisiologico che non determina
l’ampliamento dei tempi consentiti per le investigazioni, lì dove resti immutata la
fattispecie incriminatrice.
La Corte avrebbe pertanto dovuto dichiarare la inutilizzabilità degli atti successivi
al 16 ottobre 2006 e realizzare una prova di resistenza dell’ipotesi di accusa.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e plurimi vizi motivazionali in
punto di affermazione di penale responsabilità.
Si ripercorre il narrato dei collaboranti. Si evidenzia che trattasi di conoscenze
per lo più indirette (Marino e Cortese) e non convergenti tra loro (Bumbaca e
Bonaventura). A fronte di ciò il dato rappresentato dalle captazioni dell’ottobre
2004, successive all’agguato in danno di Arena Carmine, non risulta univoco e
non è stato correttamente interpretato nella sua valenza.
Peraltro vi era specifica deduzione di inaffidabilità del collaborante Marino
Vincenzo, stabilita in diverso procedimento, cui non è stata fornita risposta, così
come non risulta valutata l’eccezione relativa alla inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese da Marino e Bonaventura oltre i 180 giorni dall’inizio della
10

Arena, posto che non vi è autonomia organizzativa della seconda rispetto alla

collaborazione. Viene peraltro ritenuta carente la dimostrazione – in assoluto della esistenza e operatività della cosca Arena nel periodo di cui alla
imputazione.
In sintesi, si sostiene che la ritenuta convergenza degli apporti narrativi sulla
persona del Gentile Francesco è affermata ma non dimostrata, a fronte di
discrasie narrative che si evidenziano nell’atto di ricorso.
Si deduce carenza di motivazione anche in rapporto alla ritenuta sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis co.4 cod.pen. .

cod.pen. e vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento
sanzionatorio. La motivazione valorizza in modo generico la ritenuta gravità dei
fatti e non motiva in modo specifico sulla richiesta di riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Nel secondo, a firma dell’avv. Saverio Loiero, si articolano tre motivi di ricorso.
Con il primo si deduce vizio di motivazione in riferimento a quanto evidenziato
dalla difesa in tema di intervenuta violazione degli articoli 335 e 407
cod. proc. pen.
Viene riproposto il tema della utilizzabilità degli atti di indagine successivi alla
data del 15 ottobre 2006, in virtù della prima iscrizione avvenuta nel mese di
ottobre dell’anno 2004.
Le censure risultano essere analoghe a quelle già illustrate nel primo motivo di
ricorso proposto dall’avv. Staiano, in particolare per quanto riguarda l’assenza di
autonome argomentazioni da parte della Corte di secondo grado, investita da
specifica doglianza.
Con il secondo si deduce vizio di motivazione e violazione della disposizione
normativa di cui all’art. 649 cod.proc.pen. .
Vengono riprese le argomentazioni in tema di pretesa «identità del fatto» tra il
procedimento cd. Revenge, concluso con decisione irrevocabile, e il
procedimento qui in trattazione, affermandosi che la Corte territoriale non ha
tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale espresso nella presente sede di
legittimità per cui la variazione del numero dei componenti o dell’ambito
operativo territoriale di un gruppo associativo non comporta immutazione degli
elementi essenziali del fatto contestato.
Si ribadisce, pertanto, la medesimezza del fatto contestato nei due distinti
processi, con richiesta di annullamento della decisione impugnata su tale punto.
Con il terzo motivo si deduce, in ogni caso, vizio di motivazione in tema di
affermazione di penale responsabilità.

11

Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis

Gli elementi raccolti non consentivano di pronunziare sentenza di condanna, in
virtù delle ricadute del principio del ragionevole dubbio, data la scarsa
consistenza delle dichiarazioni di accusa provenienti dai collaboratori di giustizia.
e) Arena Giuseppe. Vengono articolati due motivi di ricorso.
Con il primo si deduce erronea applicazione dell’art. 649 cod.proc.pen. e vizio di
motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente
la medesimezza del fatto tra la contestazione del procedimento già definito e
quella in trattazione.

riferimento a Gentile Francesco.
Si ribadisce pertanto che la cosca dei gaglianesi era di fatto una articolazione
della cosca Arena affermandosi che la Corte territoriale non ha tenuto conto
dell’orientamento giurisprudenziale espresso nella presente sede di legittimità
per cui la variazione del numero dei componenti o dell’ambito operativo
territoriale di un gruppo associativo non comporta immutazione degli elementi
essenziali del fatto contestato.
Non poteva essere affermata, pertanto, la diversità del fatto contestato nei due
distinti processi, con richiesta di annullamento della decisione impugnata su tale
punto.
Con il secondo motivo si deduce, in ogni caso, vizio di motivazione in tema di
affermazione di penale responsabilità.
Gli elementi raccolti non consentivano di pronunziare sentenza di condanna, in
virtù delle ricadute del principio del ragionevole dubbio, data la scarsa
consistenza delle dichiarazioni di accusa provenienti dai collaboratori di giustizia.
f) Arena Pasquale. Viene articolato un unico motivo di ricorso con cui si deduce
vizio di motivazione e intervenuta violazione del canone normativo di valutazione
della prova di cui all’art. 192 co.3 cod.proc.pen. .
Si evidenzia che Arena Pasquale è raggiunto dalle sole dichiarazioni di accusa
provenienti dal collaborante Cortese. In assenza di adeguati ed autonomi
riscontri a tale narrazione l’affermazione di penale responsabilità non poteva
essere pronunziata. La Corte territoriale non esplicita, ad avviso del ricorrente,
alcuna argomentazione in tema di riscontri, con palese violazione della regola
normativa indicata.
g) Greco Maurizio. Vengono articolati due motivi di ricorso.
Con il primo si deduce vizio di motivazione e nullità della sentenza impugnata.
Il tema proposto è quello della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia oltre il termine dei 180 giorni dall’inizio della
collaborazione.

12

Anche per Arena Giuseppe vengono riproposte le argomentazioni già esposte in

Si afferma, sul punto, che la inutilizzabilità di suddette dichiarazioni veniva
dedotta prima della formalizzazione della richiesta di rito abbreviato e pertanto
non poteva opporsi – in sede di decisione – la impossibilità di dichiarare
inutilizzabili gli atti in questione in sede di celebrazione del giudizio abbreviato.
In ogni caso non sarebbe stata valutata in modo adeguato la ‘tardività’ della
collaborazione, sintomo negativo in punto di attendibilità intrinseca.
Così come non si sarebbe tenuto conto della conclamata inaffidabilità del
collaborante Marino, espressa in altri procedimenti dalle autorità giudicanti.

della intervenuta affermazione di penale responsabilità.
Le principali dichiarazioni di accusa, provenienti da Marino Vincenzo, sono in
realtà ‘de relato’ nonchè generiche – tema del tutto sottovalutato – e la Corte di
merito finisce con il non fornire risposta alle numerose deduzioni in fatto
contenute nell’atto di gravame che vengono, in sostanza, riproposte.
Le quattro conversazioni intercettate non forniscono alcun contenuto informativo
significativo in rapporto alla imputazione associativa, essendo il contenuto dei
colloqui del tutto neutro.
Non si è tenuto conto dell’avvenuto trasferimento di Greco Maurizio in
Lombardia, tra il 14 marzo 2004 e il 28 maggio 2008, documentato in atti .
Si censura inoltre la mancata riapertura dell’istruttoria in appello al fine di
verificare una contraddizione in cui era incorso il dichiarante Marino. Sul punto vi
è omissione totale di motivazione.
Non vi è mai stata escussione delle fonti richiamate da Marino Vincenzo, con
violazione dei contenuti dell’art. 195 cod.proc.pen. .
Le ulteriori dichiarazioni rese da Cortese e Bonaventura non risultano
convergenti con quelle del Marino, il che esclude l’effetto di accrescimento del
valore dimostrativo. Cortese, in particolare, non avrebbe mai parlato del Greco.
Risulta pertanto impossibile la corretta ricostruzione di un ruolo svolto dal Greco
nel contesto associativo, con palese violazione degli approdi giurisprudenziali di
questa Corte sul tema in trattazione.
La motivazione, pertanto, si affida a vuote clausole di stile e non realizza alcuna
analisi concreta dei dati indizianti, anche sotto il profilo della ricorrenza della
circostanza aggravante in tema di disponibilità di armi.
h) Lentini Nicola. Risultano proposti due atti di ricorso.
Nel primo, a firma dell’avv. Valerio Vianello Accorretti, sono articolati tre motivi
di ricorso.
Con il primo si deduce vizio di motivazione e violazione del canone normativo di
valutazione della prova di cui all’art. 192 co.3 cod.proc.pen. .

13

Con il secondo motivo si articolano più denunzie di vizio motivazionale sul tema

Il giudice di rinvio è pervenuto ad una affermazione di penale responsabilità non
sorretta da elementi indizianti realmente significativi di una appartenenza del
Lentini Nicola al contesto associativo di stampo mafioso.
Le conversazioni intercettate nel 2004 non sono significative in tal senso, nè
l’arresto del 2007 per detenzione di un’arma può essere ritenuto indizio idoneo.
Nè il contenuto della decisione di annullamento emessa dalla V Sezione Penale
poteva essere interpretato come un invito a ritenere convergenti gli indizi a
carico, ben potendo essere sanato il riscontrato vizio di motivazione anche in

Resta pertanto una motivazione apodittica e carente di analisi, non sorretta da
logiche considerazioni in punto di colpevolezza.
Nell’imponente materiale di indagine il Lentini Nicola compare in pochissime
occasioni ed i dati a lui riferiti (in particolare per quanto concerne il suo
matrimonio) non sono univoci. Le pretese attività nel settore degli stupefacenti
risalgono ad un periodo in cui il Lentini era minorenne.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione
della legge penale, articoli 133 e 62 bis cod.pen.
Il tema trattato è quello del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si
contesta la motivazione, che ha valorizzato in modo ingiustificato il possesso
dell’arma, non pertinente ai fatti per cui è processo, nonchè la generica gravità
della condotta.
Non si è tenuto conto della giovane età e della evidente marginalità, in ipotesi,
dell’apporto fornito.
Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in
riferimento a quanto previsto dall’art. 2 cod.pen. . Non poteva essere applicata a fini sanzionatori – la normativa entrata in vigore nel maggio del 2008, atteso
che manca la prova della protrazione della condotta associativa in tale frazione
temporale. Viene ritenuto un mero espediente processuale quello di ampliare la
contestazione del reato sino al momento di esecuzione del titolo cautelare (aprile
del 2009) che non può determinare un aggravamento della posizione sostanziale
dell’imputato.
Il secondo atto, a firma del difensore avv. Saverio Loiero, articola tre motivi di
ricorso.
Con il primo si deduce vizio processuale in riferimento alla mancata declaratoria
di inutilizzabilità per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia intervenute oltre
Il limite temporale dei 180 giorni dall’inizio della collaborazione.
Si tratta di motivo già illustrato in sede di sintesi dei precedenti ricorsi.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla
intervenuta affermazione di penale responsabilità.
14

chiave assolutoria.

Si ritengono violati i contenuti dell’art. 192 co.3 cod.proc.pen. , con
argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso illustrato in precedenza.
Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizi() di
motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Anche in tal caso può farsi riferimento ai contenuti dell’atto sintetizzato in
precedenza.
i) Lequoque Giuseppe. Il ricorso deduce, al primo motivo vizio di motivazione in
punto di affermazione della penale responsabilità.

generiche e datate. Peraltro nei confronti del Cortese sono state formulate, in
diversi procedimenti, valutazioni negative in punto di attendibilità intrinseca, non
esaminate dalla Corte di merito. I pretesi riscontri non hanno alcun reale
contenuto informativo, come era stato evidenziato nell’atto di appello, cui non è
stata fornita risposta.
Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio.
Le indagini non sono adate al di là dell’anno42006 e pertanto non poteva essere
applicata la novella legislativa del 2008. Non vi è alcuna reale motivazione circa
il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in violazione del dovere di
riportare il trattamento sanzionatorio alle caratteristiche del singolo individuo.
I) Morelli Antonio. Viene articolato un unico motivo di ricorso con deduzione di
erronea applicazione della norma incriminatrice, violazione dei criteri legali di
valutazione della prova e vizio di motivazione.
I dati indizianti indicati in sentenza sono stati valutati in modo sommario e non
rispondente alle regole di giudizio, specie in rapporto al tema probatorio posto
dal capo di imputazione.
La pretesa partecipazione del Morelli ad una operazione finalizzata allo smercio di
sostanze stupefacenti sarebbe avvenuta in epoca antecedente rispetto a quella
della contestazione associativa. Gli altri dati mancano di univocità e di aderenza
al tema posto dalla imputazione. Non vi è analisi della attendibilità intrinseca dei
dichiaranti.
Ci si duole, inoltre, della mancata risposta a specifici contenuti dell’atto di
appello, tesi ad evidenziare l’erroneità di alcune affermazioni rese dal
collaborante Cortese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va accolto, per le ragioni che seguono, il ricorso proposti da Greco Maurizio e
va disposto in relazione alla posizione di Lentini Paolo, con rilievo ex officio,
15

Le dichiarazioni dei collaboranti, in particolare quelle del Cortese, risultano

l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, con rigetto di tutti í restanti
ricorsi.
2. Vanno trattati in via prioritaria i ricorsi proposti dai tre imputati la cui
responsabilità risulta già accertata in virtù del rigetto dei ricorsi proposti sul
tema con la sentenza numero 38688 del 2013 emessa dalla V Sezione penale di
questa Corte.
Si tratta di Lentini Paolo, Gentile Tommaso e Morelli Luigi.
Circa tali imputati, nella decisione rescindente si è affermato che … tenuto conto

reato di cui all’art. 416 bis c.p., contestato con condotta posta in essere dal
marzo 2003 all’aprile 2009, appare evidente che, in considerazione della natura
permanente del reato in questione, trovi applicazione il più severo regime
sanzionatorio previsto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, conv., con modif.,
nella L. 24 luglio 2008, n. 125, entrato in vigore, dunque, prima dell’aprile 2009,
quando, come da contestazione, si è verificata la cessazione della permanenza.
La normativa entrata in vigore nel corso della permanenza è, infatti, certamente
applicabile al “fatto permanente”, finché quest’ultimo dura (cfr. Cass., sez. 1^,
01/03/1993, Verdoliva), posto che nel reato permanente la consumazione del
reato si verifica con il protrarsi nel tempo, per volontà dell’agente, della condotta
antigiuridica posta in essere (cfr. Cass., sez. 4″, 06/02/2007, n. 12793, C. e
altro). Del pari del tutto immotivata, infine, è la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza in relazione alle contestate
circostanze aggravanti, in favore del Gentile Tommaso e del Morelli Luigi, in
violazione dei principi da tempo affermati nella giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la concessione (o il diniego delle circostanze generiche), pur non
esigendo l’esame da parte del giudice di tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p.,
richiede, tuttavia, che venga specificato a quale di essi si sia inteso fare
riferimento (cfr. Cass., sez. 3^, 20/09/2012, n. 8056, T. e altro; Cass., sez. 5^,
03/07/2012, n. 42705, P.L.; Cass., sez. 6″, 28/10/2010, n. 41365, S.), non
potendosi, pertanto, ritenere adempiuto il relativo onere motivazionale, che
impone al giudice di far comunque emergere in misura sufficiente il suo pensiero
circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato
e alla personalità del reo, con il semplice e generico riferimento all’art. 133 c.p.,
come fatto dalla corte territoriale nel caso in esame.. .
Non può esservi, sulla base di dette indicazioni, dubbio alcuno circa l’esistenza
del vincolo di cui all’art. 627 co.3 cod.proc.pen. in riferimento alla necessità, per
il giudice di rinvio, di tener conto del principio di diritto espresso, per cui in tema
di reato permanente la normativa sopravvenuta in costanza del medesimo va
applicata quaod poenam in rapporto alla data finale della contestazione.
16

che il Lentini, il Gentile Tommaso ed il Morelli Luigi sono stati condannati per il

Nel caso in esame, peraltro, il principio di diritto assume ulteriore forza cogente
in virtù della esistenza di un «giudicato parziale» sulla responsabilità (sul tema
Sez. U. n.16208 del 27.3.2014, rv 258654) correlato al contestuale rigetto dei
ricorsi proposti dai tre imputati, senza delimitazione alcuna dell’ambito
temporale rispetto a quello contestato.
Non poteva, pertanto, nel giudizio di rinvio essere oggetto di «rinnovata
valutazione» l’aspetto della «durata» dell’apporto associativo dei tre imputati
Lentini Paolo, Gentile Tommaso e Morelli Luigi, trattandosi di aspetto coperto dal

co.3 cod.proc.pen., trattandosi di punto già deciso in sede rescindente).
Il giudice di rinvio ha, pertanto, correttamente ritenuto sussistente detta
preclusione e ha motivato congruamente la scelta relativa al trattamento
sanzionatorio per gli imputati Gentile Tommaso (a pag. 74 della decisione
impugnata) e Morelli Luigi (a pag. 83) cui è stato pacificamente contestato il
ruolo di partecipi alla associazione.
Per costoro, infatti, il trattamento sanzionatorio pari ad anni nove di reclusione
(ridotto ad anni sei per la scelta del rito) risulta essere – in rapporto alla
previsione edittale di cui questa Corte ha chiesto l’applicazione – pari al mimino
edittale dell’ipotesi aggravata di cui al comma 4 dell’art. 416 bis (l’aggravante è
stata confermata nella decisione rescindente, a pagina 39) .
Ciò rende del tutto infondate le critiche sollevate nei motivi di ricorso da tali due
imputati (essendo stata data esecuzione ai contenuti della decisione di
annullamento con ancoraggio della sanzione ai minimi edittali) e ciò anche in
riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Anche in tal caso il contenuto della decisione di annullamento è stato
interpretato correttamente, non essendo emerso nel processo alcun dato fattuale
«positivo» cui poter ancorare una simile valutazione, a fronte della obiettiva
gravità del fatto contestato, trattandosi di partecipazione ad articolazione
mafiosa caratterizzata dal forte radicamento ambientale e dalla adozione
ricorrente di metodi di annientamento fisico degli avversari. La motivazione
espressa risulta, pertanto, del tutto immune da vizi logici o di interpretazione
della norma regolatrice.
2.1 Diverso è – a parere del Collegio – il caso di Lentini Paolo, non essendo – al di
là del contenuto dei motivi di ricorso – possibile ricostruire con la dovuta certezza
lo stesso percorso motivazionale che ha dato luogo alla decisione oggi
impugnata.
Ed invero, il giudicato «parziale» risultante a carico di Lentini Paolo esigeva una
preliminare attività interpretativa (si veda, sul tema Sez. H n. 46419 del
16.10.2014, rv 261050) non apparendo chiara
17

ab initio, ferma restando

giudicato parziale (con applicabilità, inoltre, della previsione di cui all’art. 628

l’affermazione di penale responsabilità e la sua durata posteriore alla entrata in
vigore del d.l. n. 92 del 23 maggio 2008, la collocazione del Lentini nel gruppo
dei promotori o in quello dei partecipi in sede di esercizio dell’azione penale.
L’ambiguità, per il vero, si annida nella contestazione.
In tale atto, che realizza la perimetrazione delle condotte e segna il limite della
loro punibilità, la qualifica espressa di promotori/dirigenti è attribuita ai soli
Arena Giuseppe e Gentile Francesco e nel capoverso successivo si inserisce il
Lentini Paolo in un gruppo descritto – in apertura della proposizione – in termini

contestazione di «partecipazione» (art. 416 bis co.1).
Tuttavia è pur vero che nella parte finale di tale proposizione si afferma che
taluni affiliati, tra cui pare lecito inserire il Lentíni, avrebbero ricevuto direttive da
Gentile Francesco e Arena Giuseppe «assumendo anche autonomamente delle
decisioni», il che lascia intravedere (con ovvia opinabilità delle soluzioni) la
contestazione in fatto di un ruolo diverso rispetto a quello del semplice partecipe.
Il tema non è stato compreso dal giudice del rinvio, che ha espresso una
motivazione ‘deassiale’ rispetto ai contenuti del dispositivo.
In primo grado era stata infatti calcolata la pena sul presupposto dell’avvenuta
contestazione a Lentini Paolo di un ruolo ‘direttivo’, posto che il GUP (a pagina
159) lo indica espressamente in fale fascia e commisura la sanzione in anni
quindici di reclusione (pena, tra l’altro, superiore di anni tre al minimo edittale
previsto ratione temporis per i promotori o dirigenti) ridotti a dieci per la scelta
del rito.
In sede di rinvio da questa Corte si propone per il Lentini una motivazione (del
tutto analoga a quella espressa nei confronti di Gentile Tommaso e Morelli Luigi)
che lo inserisce – invece – nel gruppo dei semplici partecipi, sull’erroneo
presupposto – in fatto – che tale sia stata la valutazione del giudice di primo
grado (si veda quanto affermato a pagina 77 .. merita conferma l’individuazione
in concreto della non eccessiva soglia punitiva operata dal primo giudice, pari ad
anni 9 di reclusione, con diminuzione di un terzo per la scelta del rito..) .
Tale motivazione sul piano logico condurrebbe, tra l’altro, alla ‘estrazione’ di una
volontà della Corte di rinvio di ‘riduzione’ del trattamento sanzionatorio che
contrasta con il tenore letterale del dispositivo (con cui si conferma la decisione
di primo grado, ove era stata inflitta la pena di anni quindici, ridotta ad anni
dieci) e , peraltro, con lo stesso tenore argomentativo immediatamente
successivo della motivazione (ove si fa riferimento alla ‘posizione apicale’
rivestita all’interno della cosca Arena, secondo il narrato dei collaboranti).
A parere del Collegio la questione assume rilievo

ex officio, e conduce

necessariamente ad un nuovo annullamento con rinvio della sentenza.
18

di «affiliati con compiti esecutivi» il che lascia intendere come formulata una

I contrasti interni rilevati sono di tale consistenza che ogni interpretazione della
decisione impugnata realizzata da questa Corte di legittimità finirebbe con essere
opinabile ed invadere il merito, posto che :
– appare necessario stabilire in via prioritaria se la contestazione mossa in sede
di esercizio dell’azione penale (e mai modificata) abbia introdotto a carico di
Lentini Paolo l’ipotesi di reato di cui al comma 1 o al comma 2 dell’art. 416
cod.pen., ferma restando la irrevocabilità della affermazione di penale
responsabilità derivante dal giudicato parziale;

detta sopra – della sopravvenienza normativa di cui al d.I.92 del 23 maggio
2008, andrà operata nell’ambito delle rispettive ed autonome fasce edittali;
– ove si ritenga che il giudicato parziale si sia formato in riferimento alla
contestazione di cui al comma 2 dell’art. 416 bis cod.pen., dovrà inoltre tenersi
conto del fatto che la pena-base commisurata in primo grado (anni quindici)
risulta sensibilmente superiore al minimo edittale dell’ipotesi aggravata (anni
dodici) il che pone la necessità di una specifica motivazione circa la proporzione
interna tra minimo e massimo edittale (tra le molte Sez. VI n. 35346 del
12.6.2008, rv 241189).
Detto annullamento con rinvio, pertanto, non comporta l’accoglimento di alcuno
dei motivi di ricorso, trattandosi di rilievo ex officio di una evidente discrasia tra
il dispositivo e la motivazione della decisione impugnata, nonchè di un evidente
errore percettivo – commesso durante il giudizio di rinvio – dei contenuti della
decisione emessa dal GUP in data 30 luglio 2010.
3. I ricorsi proposti nell’interesse di Gentile Francesco e Arena Giuseppe
pongono, al primo motivo (per Gentile anche al secondo motivo di ricorso
proposto dall’avv. Loiero), la questione relativa alla pretesa violazione della
norma di cui all’art. 649 cod.proc.pen., in riferimento al processo definito in
primo grado in data 20 luglio 2007 , che li ha visti coinvolti.
Si tratta, è bene precisarlo, del medesimo procedimento deciso in secondo grado
in data 20 novembre 2008, oggetto della decisione emessa da questa Corte di
legittimità in data 9 luglio 2010 (Sez. VI sent. n. 229 del 2011).
In tale procedimento era stata contestata ai due attuali ricorrenti (sino alla data
del 20 luglio 2007) la partecipazione alla cd. cosca dei Gaglianesi, operante in
Catanzaro sin dal 1997.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte di merito affronta il tema – posto dalla
sentenza rescindente – da pag.41 a pag. 45, negando – come sì è anticipato l’esistenza di preclusioni, ritenendo sussistente la «diversità» del fatto qui
contestato (ruolo direttivo svolto per entrambi nell’ambito della cosca Arena,
specie in epoca successiva al 2 ottobre del 2004) rispetto a quello oggetto del
19

– in tal senso, la quantificazione della pena, dovendosi tener conto – per quanto

diverso procedimento, e ciò al di là del mero dato temporale (fino al luglio
dell’anno 2007 il primo procedimento, fino ad aprile dell’anno 2009 il secondo).
Nell’ambito della vicenda processuale denominata

Revenge

(il diverso

procedimento conclusosi in primo grado nel 2007) era stata contestata ad Arena
Giuseppe una condotta partecipativa alla cosca dei Gaglianesi – operante nel
territorio di Catanzaro – con compiti di luogotenente di Arena Carmine (allora
capo della cosca Arena) con la funzione di fare osservare e rispettare le direttive
da questi impartite, in occasione della partecipazione ai summit con gli affiliati

giudizio in quanto a sua volta ‘uomo di fiducia’ di Arena Giuseppe, su
disposizione del quale partecipava agli incontri con gli affiliati catanzaresi.
La Corte di merito valorizza – a fini di cogliere la diversità tra le due contestazioni
– la autonomia della «cosca dei Gaglianesi«, pur federata alla cosca Arena, e ciò
in rapporto alla differente composizione umana, ai differenti profili organizzativi e
al differente ambito territoriale di collocazione del potere mafioso.
Essendo pertanto stata contestata, nel provedimento Revenge ai due imputati la
partecipazione alla «cosca dei Gaglianesi» è da escludersi che tale contestazione
possa interpretarsi come preclusiva di un successivo procedimento avente ad
oggetto la partecipazione, peraltro con diversità di ruolo, dei medesimi alla cosca
Arena in quanto tale (… non dello stesso gruppo mafioso, sia pure in una diversa
estensione, si tratta, ma di due consessi diversi, aventi caratteristiche di
composizione personale, operatività territoriale, statuto e storia associativa del
tutto distinti..).
La principale critica mossa dai ricorrenti sta in un aspetto che può definirsi in
termini di incogruenza motivazionale circa la predicata diversità dei due
agglomerati associativi.
Si sarebbe in realtà trattato – quanto alla cosca dei Gaglianesí – di una mera
articolazione territoriale della cosca Arena, tanto che le direttive operative erano
veicolate – in ipotesi – tramite Arena Giuseppe e Gentile Francesco e provenivano
da Arena Carmine.
Ciò posto, ad avviso del collegio, i ricorsi sono infondati.
Occorre precisare, sul punto, che la identità del fatto contestato va apprezzata,
secondo le linee elaborate nella presente sede di legittimità, in riferimento alla
identità degli elementi costituitivi del reato – condotta, evento, nesso causale nonchè alle circostanze di tempo e luogo, elementi che vanno considerati non
solo nella dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica (Sez. II
n.18376 del 21.3.2013, rv 255837) posto che il divieto del secondo giudizio
copre il fatto storico anche se diversamente qualificato.

20

del territorio di Catanzaro. Gentile Francesco, in tale quadro, era stato tratto a

Ora, calando tale affermazione nella complessa dinamica dei reati associativi, va
anzitutto affermato che il fatto incriminato è essenzialmente rappresentato dalla
associazione «in quanto tale», trattandosi di reato (contro l’ordine pubblico)
necessariamente plurisoggettivo che mira a punire la sola esistenza del gruppo
avente le particolari caratteristiche descritte nel comma 3 dell’articolo 416 bis
cod.pen. .
Il gruppo si alimenta dalle iniziative dei singoli, ovviamente, ma al contempo se
ne distacca in quanto oggetto diretto della incriminazione, direzionata ad una

del potere di intimidazione tale da coartare la volontà dei consociati.
Ciò ricade sulla posizione del singolo, nel senso che lì dove il consorzio criminoso
identificato nella imputazione sia – in riferimento ai suoi caratteri identificativi
essenziali – il medesimo, la condotta partecipativa una volta contestata (in
riferimento ad un preciso segmento temporale) non potrà essere replicata in altri
procedimenti (pur se arricchita, in tesi, da nuovi indici rivelatori) stante la
violazione del divieto del bis in idem.
Dunque il tema qui trattato – a ben vedere – consiste nella concretizzazione degli
ìndici rivelatori della «identità dell’organismo associativo», posto che dalla
soluzione di tale quesito deriva, a cascata, la soluzione del successivo.
La difficoltà di soluzione è testimoniata della pluralità di orientamenti emersi sul
tema nella presente sede di legittimità, posto che i criteri «identificativi» di un
organismo associativo possono essere ricondotti, con diversità di accentuazioni :
– alla identità soggettiva quantomeno del gruppo dei promotori, essendo
coessenziale alla vita dell’organismo la mobilità di quello dei soggetti partecipi ;
– alla tendenziale omogeneità del programma criminoso ;
– al radicamento territoriale del potere di intimidazione, tale da consentire
l’operatività dell’organismo.
Occorre peraltro osservare che (come evidenziato, tra le altre, da Sez. I n. 2260
del 8.11.2013, rv 258570) i primi due indicatori risultano, ad una verifica
empirica, piuttosto deboli, posto che può esservi continuità della medesima
associazione pure in presenza di una modifica soggettiva dei riferimenti di vertice
(imposta da circostanze naturali o accidentali e che non comporti riduzione
dell’affectio societatis) , così come l’ampiezza del programma criminoso consente
variazioni nel corso della vita del gruppo.
Ciò che rileva in maniera dirimente risulta essere, ad avviso del Collegio, la
verifica di una rilevante ‘quota’ di autonomia decisionale del gruppo, unitamente
alla constatazione dell’ambito territoriale di incidenza.
Tali aspetti, infatti, consentono di riconoscere l’identità specializzante di un
gruppo criminoso rispetto ad un altro, pur in presenza di frequenti «collegamenti
21

entità fenomenica avente, nel caso dell’art. 416 bis, il carattere specializzante

funzionali» tra più realtà operative, come di recente precisato da Sez. VI n.
17700 del 16.4.2014, rv 259862, ove si è affermato che la constatata
appartenenza di un soggetto ad una sottosezione territoriale della ‘ndrangheta’
non costituisce «medesimo fatto» in rapporto alla contestata appartenenza
diretta all’organo di vertice del medesimo sodalizio criminale (la cosiddetta
provincia).
Ciò che rileva, in presenza di coincidenza temporale delle prospettate affiliazioni
(nel caso in esame parziale) non è il tratto, dunque, della condotta del singolo

associativi, cui si unisca – necessariamente – il diverso ambito territoriale di
incidenza. In particolare tale ultimo aspetto (il radicamento territoriale) va
ritenuto, alfine, decisivo, posto che è la stessa previsione incriminatrice a
valorizzare – in modo connotativo della essenza ‘mafiosa’ – il potere di
intimidazione che, per cogente necessità logica, necessita di un «luogo» ove
poter essere riconosciuto dai soggetti con cui il gruppo entra in contatto.
Ciò, nel caso in esame, porta a ritenere immune da vizi la decisione impugnata,
posto che non si nega – nella medesima – l’esistenza di un rapporto funzionale
tra la cosca Arena e il gruppo dei Gaglianesi (testimoniato proprio dal ruolo, in
tesi, spettante agli odierni ricorrenti) ma si afferma che tale rapporto, in
presenza di un consistente grado di autonomia dei ‘catanzaresi’ e di un differente
ambito territoriale della influenza tra i due gruppi, consente di ritenere «diverse»
tra loro le entità associative poste a confronto.
Le critiche evidenziate nei ricorsi non sono, pertanto, accoglibili, per due ordini di
ragioni.
La prima è rappresentata dalla tendenza a proporre argomenti in fatto – come
l’assenza di reale autonomia dei Gaglianesi – che esulano dall’ambito cognitivo di
questa Corte, in presenza di un non illogico apprezzamento da parte del giudice
di merito ed in rapporto ad un confronto che va operato essenzialmente avendosi
riguardo alla articolazione delle contestazioni; la seconda è rappresentata dalla
accentuazione di un profilo soggettivistico, nel senso che si valorizza, in effetti, il
‘ruolo’ (di portavoce della cosca Arena) attribuito ai due ricorrenti nel diverso
processo.
Tale prospettiva è viziata da un errore di metodo, posto che lì dove vi sia
‘diversità ontologica’ tra i due gruppi (nel senso prima ritenuto) è evidente che la
«ragione» della partecipazione di un qualsiasi soggetto al gruppo dei Gaglianesi
(rappresentata, nel caso in esame, dalla necessità di veicolare in tale gruppo le
indicazioni di Arena Carmine) non influisce sulla possibilità di contestare, in
separato procedimento, il diverso reato di ‘appartenenza’ del medesimo soggetto
alla cosca Arena.
22

ma l’esistenza o meno di un grado di «autonomia» dei due ipotizzati consorzi

Ciò perchè l’ antecedente logico di una condotta influisce – al più – sul terreno
della prova ma non consuma il potere di contestare un diverso reato,
rappresentato – in tesi – dalla consapevole partecipazione ad un organismo
diverso.
I ricorsi vanno, dunque, respinti quanto al profilo qui in valutazione.
3.1 Quanto agli ulteriori motivi proposti nell’interesse di Gentile Francesco, gli
stessi sono parimenti infondati.
Va, in premessa precisato che alcuni aspetti – comuni ad altri ricorrenti –

decisione numero 38688 dei 2013.
Con tale sentenza – al di là del rilievo dei vizi motivazionali delle statuizioni
assolutorie, che determina piena libertà di giudizio in capo al giudice del rinvio,
con il solo obbligo di non replicare le carenze argomentative rilevate (tra le molte
Sez. I n. 23581 del 13.3.2012) – sono stati respinti i ricorsi proposti da Lentini
Paolo, Gentile Tommaso e Morelli Luigi.
Ciò, ferma restando la diversità dei contenuti probatori riversati dalle singole
fonti nei confronti dei diversi imputati, determina – su alcuni punti della decisione
– la necessità di confrontarsi con un giudicato parziale relativo al medesimo
procedimento, necessità spesso ignorata dai ricorrenti.
Ci si riferisce, in particolare :
– alla esistenza e alla attuale operatività dell’organismo di stampo mafioso
denominato ‘cosca Arena’, in virtù di quanto affermato da questa Corte alle
pagine 30 e 31 di detta sentenza (ribadite a pag. 34), con portata generale in
rapporto alla convergenza delle fonti esaminate e alla ritenuta assenza di vizi
motivazionali della decisione allora impugnata (tale aspetto risulta peraltro
rivalutato in modo conforme e senza vizi logici nella decisione oggi impugnata,
alle pagine 35-40);
– ai generali profili di attendibilità intrinseca dei principali dichiaranti
Bonaventura, Marino, Bumbaca e Cortese, ritenuti espressi con motivazione non
illogica da parte dei giudici di merito con argomentazione rinvenibile a pag. 36
(ove si afferma che.. i giudici della corte di assise di appello di Catanzaro, infatti,
hanno proceduto ad una valutazione autonoma del contenuto delle chiamate di
reità, evidenziando, da un lato, l’autenticità del patrimonio conoscitivo del
Bonaventura, del Marino, del Bumbaca e del Cortese, i quali, pur appartenendo a
“famiglie mafiose” diverse dalla “Cosca Arena”, alcuni, come il Bonaventura coadiuvato dal fido Marino- ed il Cortese, in posizione di vertice nei rispettivi
“clan”, nel corso della loro “carriera” criminale avevano avuto modo di incontrare
diversi esponenti della consorteria mafiosa facente capo alla “famiglia Arena”,
per cui erano stati in grado di fornire importanti elementi conoscitivi sulle attività
23

riguardano in realtà «punti già decisi» da questa Corte nella più volte citata

illecite del sodalizio in questione nel corso degli anni e sulla appartenenza ad
esso di alcuni degli imputati tratti a giudizio; dall’altro come i contributi
dichiarativi dei menzionati collaboratori di giustizia, resi in maniera del tutto
autonoma, abbiano la consistenza di molteplici chiamate di reità, reciprocamente
convergenti, nonché riscontrate dalle altre risultanze probatorie in precedenza
indicate..) ;
– al carattere armato della organizzazione criminale oggetto del giudizio (pag.
40-41).

della attribuzione di «valore dimostrativo» alle singole fonti utilizzate nei
confronti di ciascun ricorrente, tenendo tuttavia ben presente quanto già deciso
circa tali generali profili.
3.2 Quanto al secondo motivo di ricorso a firma dell’avv. Staiano (corrispondente
al primo motivo proposto, sempre per Gentile Francesco, dall’avv. Loiero), la
questione di inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere in epoca
successiva al .16 ottobre 2006 non può trovare accoglimento.
La Corte di Assise d’Appello richiama, sul punto, la motivazione espressa dal GUP
(si sarebbe trattato di nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato e non di
mero aggiornamento della medesima, con decorrenza di un nuovo termine di
durata delle indagini) dichiarando di adervivi.
Tale opzione interpretativa non appare condivisibile, ma trattandosi di aspetto
processuale questa Corte può valutare in via diretta la fondatezza della
questione sollevata nel ricorso.
Non può ritenersi ‘nuova’ l’iscrizione realizzata dal PM in data 16 gennaio 2007,
posto che la stessa contiene – ferma restando la qualificazione giuridica del fatto
– esclusivamente un più ampio riferimento territoriale (non più limitato al solo
territorio di Isola Capo Rizzuto) ma non una diversa descrizione in fatto dei
caratteri essenziali della compagine associativa.
Non può pertanto ritenersi – e sul punto la critica difensiva è fondata – che una
semplice diversità di ambito territoriale di potenziale influenza (espressa senza
alcun altro riferimento, se non la inserzione di ulteriori nominativi) possa fornire,
ad un controllo ex post , la necessaria concretezza percettiva circa l’ipotesi di
‘diversità del fatto’, peraltro in contrasto con la stessa tipolog sia di provvedimento
emesso dal soggetto titolare del potere investigativo

(il P.M. lo ha qualificato

come aggiornamento della iscrizione originaria).
Per converso, va ritenuta l’infondatezza del motivo qui proposto in ragione della
scelta, in ogni caso operata dalla parte, di accedere al giudizio abbreviato, scelta
che determina il possibile rilievo, in un momento successivo, solo delle ipotesi di
inutilizzabilità «patologica» (Sez. U. n. 16 del 21.6.2000; Sez. VI n. 12085 del
24

Ciò posto, è evidente che ciò non esime dal verificare la congruità motivazionale

19.12.2011). La previsione di cui all’art. 407 co.3 cod.proc.pen., secondo tale
linea interpretativa – cui si presta adesione – non configura un vizio di
inutilizzabilità ‘assoluta’ posto che l’atto di indagine è comunque realizzato
secondo il proprio modello legale e dal soggetto titolare – in astratto – del
relativo potere. Pertanto l’adozione del rito alternativo di cui agli artt. 438 e SS.
preclude l’esercizio del potere di rilevazione del vizio.
Analoga argomentazione porta, secondo le linee espresse dalla decisione Sez. U.
n. 1149 del 25.9.2008, rv 241882, al rigetto delle eccezioni formulate, al terzo

oltre il limite dei 180 giorni.
3.3 I motivi proposti nell’interesse di Gentile Francesco e relativi alla valutazione
della prova a carico sono parimenti infondati (terzo motivo ricorso avv. Staiano,
terzo motivo avv. Loiero) .
Si è premessa la valutazione – contenuta nella pronunzia rescindente – della
attendibilità intrinseca dei dichiaranti, punto da ritenersi già deciso.
La decisione impugnata, nel richiamare i contenuti della decisione di primo
grado, afferma che tutti i collaboratori hanno riconosciuto Gentile Francesco
quale esponente di vertice della cosca Arena, con indicazioni in punto di ruolo
svolto (appartenente al gruppo di fuoco nonché impegnato nelle trattative
relative allo smercio di grossi quantitativi di sostanza stupefacente). Vengono
altresì indicate alcune captazioni di conversazioni telefoniche di notevole rilievo,
successive all’agguato costato la vita ad Arena Carmine.
La pur sintetica espressione motivazionale resiste alle critiche formulate nel
ricorso, nella parte valutabile (si veda quanto già affermato al punto 3.1).
Si deduce la mancata risposta alle critiche difensive in punto di «convergenza»
delle narrazioni dei collaboranti e si contesta il significato attribuito alle
conversazioni intercettate.
Circa tali aspetti, va affermato che da un lato la valutazione delle fonti
dichiarative appare del tutto in linea con l’elaborazione dei criteri più volte dettati
da questa Corte di legittimità in rapporto alla particolare fonte qui in rilievo,
dall’altro che in tema di attribuzione di «significato» ad una conversazione
intercettata la valutazione del giudice di merito può essere sindacata nella
presente sede di legittimità solo ove manifestamente illogica o frutto di
travisamento dei contenuti ((tra le molte Sez. 11 n. 35181 del 22.5.2013 rv
257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190).
In effetti la attribuzione a Gentile Francesco di un ruolo direttivo all’interno della
cosca Arena – unitamente ad Arena Giuseppe e in epoca successiva alla morte
violenta di Arena Carmine – poggia sulle affermazioni rese dai citati collaboranti,
la cui convergenza – anche in rapporto agli esiti captativi – è stata ritenuta in
25

motivo, circa la utilizzazione di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia

sede di merito in modo niente affatto illogico e rispettoso dei canoni valutativi di
cui all’art. 192 co.3 cod.proc.pen. .
Le affermazioni rese da Marino e Cortese attribuiscono al Gentile il ruolo di
componente stabile del ‘gruppo di fuoco’ mentre Bumbaca riferisce di trattative
per l’acquisto di una grossa partita di sostanza stupefacente e Bonaventura lo
indica tra i reggenti della cosca Arena dopo l’agguato in danno di Arena Carmine.
Le informazioni sono state ritenute frutto delle esperienze vissute e del livello di
inserimento dei dichiaranti nelle rispettive organizzazioni (diverse dal gruppo

ritenere assente il reciproco riscontro, ove si consideri – come espresso nella
decisione di primo grado – da un lato la convergenza circa il ruolo ‘attivo’ del
Gentile e dall’altro il decisivo rilievo delle captazioni.
Il momento in cui si verifica l’agguato – con uso di un bazooka – ad Arena
Carmine (nell’auto con lui era presente Arena Giuseppe) nell’ottobre del 2004 è
infatti un momento di particolare difficoltà per l’intero gruppo, e in tale frangente
il fatto che Gentile Francesco, pur trovandosi fuori dalla Calabria, impartisce
direttive agli affiliati (come, in modo non illogico espresso nella decisione di
primo grado a pag. 99 e ss.) può essere ritenuto riscontro logico a quanto
affermato, in particolare, dal Bonaventura.
Analogamente, le affermazioni rese da Arena Giuseppe e captate durante un
colloquio in carcere con il fratello Pasquale – citate a pag. 93 della decisione di
primo grado – sostengono ulteriormente detto percorso valutativo, posto che nel
corso del colloquio, sul cruciale tema della ‘pace’ con il gruppo dei Nicoscia è
proprio Arena Giuseppe a sollecitare la conclusione di tale accordo, coinvolgendo
in tale manifestata volontà ..Franco.. . La comune detenzione, in tale periodo, di
Arena e Gentile Francesco rende non illogica l’attribuzione di tale riferimento
espressivo a Gentile Francesco, confermando il ruolo a lui attribuito anche in
costanza di detenzione.
3.4 Ai limiti della ammissibilità è, infine, il quarto motivo di ricorso a firma del
difensore avv. Staiano.
Si è già osservato, sul tema, che la motivazione relativa al trattamento
sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, espressa dalla
Corte territoriale, va ritenuta del tutto congrua ed in linea con l’orientamento più
volte espresso nella presente sede di legittimità teso – per quanto concerne le
circostanze attenuanti generiche – ad imporre la valutazione di elementi ‘positivi’
relativi al fatto o alla personalità del soggetto, che nel caso in esame non sono
stati rinvenuti in modo non illogico.

26

Arena) e i loro aspetti di diversità – segnalati dalla difesa – non consentono di

3.5 Analoghe considerazioni, quanto ad Arena Giuseppe, vanno poste in
relazione al secondo motivo di ricorso (il primo motivo è stato esaminato al
punto 3).
Va qui ribadito che il sindacato di legittimità non può spingersi sino al punto di
‘sostituire’ una lettura non irragionevole del dato probatorio con una lettura
diversa, posto che tale potere costitusce ‘attribuzione di valore dimostrativo’ al
dato probatorio, compito esclusivo del giudice di merito. Dunque la valutazione
sulla ‘tenuta’ del ragionamento dimostrativo non può che essere realizzata – in

percorso dimostrativo e della complessiva aderenza ai canoni valutativi posti dal
legislatore.
Anche il necessario rispetto – in tale quadro – del canone decisòrio secondo cui la
colpevolezza dell’imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio»
(art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non
introduce un ulteriore ‘tipologia’ di vizio, tale da consentire – di fatto – l’esame
del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la
consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni
probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del
criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo
quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013).
Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di
ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza
dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova
conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di
escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) .
Così come la sua riconoscibilità – dunque la presa d’atto dell’esistenza del limite
alla affermazione di responsabilità dell’imputato – impone un confronto con le
emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l’
affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve
essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili
come possibili ‘in rerum natura’ ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie
concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali,
ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità
umana, come affermato da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv
240763, con orientamento ripreso, di recente, da Sez. IV n. 22257 del
25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a
fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del
tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) .

27

sede di legittimità – se non attraverso la verifica della logicità interna del

Nel caso in esame nessuna lettura ‘alternativa’ delle emergenze dimostrative
appare sostenibile sul piano logico, data l’ampia convergenza tra le fonti
esaminate nelle due decisioni di merito circa il ruolo svolto dal ricorrente in seno
alla cosca Arena.
4. Il ricorso proposto da Arena Paquale è infondato.
Le fonti dichiarative a carico sono infatti due, Marino Vincenzo e Cortese Angelo,
come del resto ribadito nella decisione rescindente.
Il Marino ha infatti riferito (decisione di primo grado, pag. 94) circa una attività

rappresenta un dato di logica rilevanza probatoria, nel contesto associativo.
A suo carico, quale ulteriore riscontro, è stata utilizzata anche la già citata
conversazione intrattenuta in carcere con Arena Giuseppe sul tema – di enorme
importanza – della pace da siglare con il gruppo contrapposto.
Il ricorso pertanto non si confronta con il reale tessuto motivazionale, essendo
tali elementi richiamati nella decisione di secondo grado.
5. I ricorsi proposti da Lentini Nicola sono infondati.
Quanto al terzo motivo (tra quelli proposti dal difensore avv. Accorretti), si è già
detto che l’applicazione della novellazione del maggio 2008, in virtù della natura
permanente del reato associativo, rappresenta un punto «già deciso» nella
decisione rescindente, il che rende inammissibile la doglianza.
Quanto alla doglianza in tema di tardività delle dichiarazioni dei collaboranti, la
stessa è stata anch’essa già esaminata in precedenza (ricorso Gentile
Francesco).
Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, va affermato che la
posizione del ricorrente non si differenzia in modo significativo da quella dei
residui partecipi della associazione criminosa, con motivi già disattesi.
Resta pertanto da valutare la critica all’impianto motivazionale, riformulato in
sede di rinvio a seguito dei contenuti della decisione di annullamento.
Sul punto va affermato che le dichiarazioni rese da Marino Vincenzo e
Bonaventura Luigi sono state ritenute – in modo non illogico – convergenti, posto
che il settore degli stupefacenti è risultato essere uno dei principali interessi della
cosca.
Anche il rilievo delle captazioni successive all’omicidio di Arena Carmine risulta
significativo, posto che il momento di straordinaria emergenza ha imposto la
riduzione delle cautele espressive durante le comunicazioni. Pertanto appare non
illogica la ritenuta rilevanza delle comunicazioni che il Lentini Nicola realizza
subito dopo il fatto di sangue. Circa tali aspetti le critiche esposte nei ricorsi non
meritano, pertanto, accoglimento.
6. Il ricorso proposto da Lequoque Giuseppe è infondato.
28

di reimpiego svolta da Arena Pasquale per conto di Lentini Paolo, il che

I contenuti del secondo motivo sono stati già esaminati nella trattazione delle
posizioni che precedono.
Quanto al primo motivo, si è già detto che la decisione rescindente ha ritenuto
infondati i dubbi circa la correttezza della valutazione di attendibilità intrinseca
dei dichiaranti, compreso il Cortese.
L’analisi delle captazioni telefoniche operata nella decisione impugnata (con
rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado) è, inoltre, del tutto
immune da vizi logici e porta a ritenere che il Lequoque fosse uno dei soggetti

Francesco.
Da ciò è derivata la corretta applicazione della massima di esperienza per cui tali
compiti – di alto rilievo strategico – vengono svolti esclusivamente da soggetti
affiliati.
Il ricorso non si confronta in modo adeguato con tali argomentazioni e va dunque
respinto.
7. Il ricorso proposto da Morelli Antonio è infondato.
Due collaboranti, Marino e Cortese, hanno concordemente indicato il Morelli
come affiliato alla cosca e uomo di fiducia di Lentini Paolo.
Le ulteriori circostanze di fatto – richiamate nella decisione di secondo grado descritte a pagina 116 della decisione di primo grado non appaiono generiche e
validamente sono state poste a riscontro di tali affermazioni.
Va pertanto ritenuta generica la doglianza mossa nel ricorso.
8. Il ricorso proposto da Greco Maurizio è fondato, al secondo motivo.
Va in primis rilevato che nei motivi di appello il Greco ha rappresentato e
documentato di aver espletato attività lavorativa in Lombardia dal 14 marzo
2004 sino al 28 maggio 2008 (con residenza in Sedriano).
Tale allegazione è stata operata al fine di contrastare il peso dimostrativo degli
elementi a carico.
La decisione impugnata non affronta il tema, neanche per confutarlo, il che
rappresenta una omissione rilevante, non colmabile in sede di legittimità.
Quanto alle fonti dimostrative vi è indicazione proveniente dal Marino, che lo
indica come autista di Arena Fabrizio e componente del gruppo di fuoco per
conoscenza indiretta.
Bonaventura lo indica esclusivamente come autista di Arena Fabrizio. In unione a
tali dati dichiarativi sono state valorizzati – nella decisione di primo grado – esiti
di controllo del territorio e, in parte, captativi.
I temi dimostrativi non sono, dunque, sviluppati in maniera congrua, specie ove
si ponga mente alla necessità di comprendere l’effettiva rilevanza del dato
potenzialmente antagonista, richiamato in precedenza.
29

incaricati di proteggere la latitanza dei due reggenti Arena Giuseppe e Gentile

Circa tale posizione va disposto, pertanto, l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio per nuovo giudizio di merito ad altra sezione della Corte di
Assise d’Appello di Catanzaro.

I ricorrenti Gentile Francesco, Arena Giuseppe, Lentini Nicola, Arena Pasquale,
Lequoque Giuseppe, Morelli Luigi, Gentile Tommaso e Morelli Antonio vanno

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lentini Paolo e Greco Maurizio e
rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise d’Appello di
Catanzaro. Rigetta i ricorsi di Gentile Francesco, Arena Giuseppe, Lentini Nicola,
Arena Pasquale, Lequoque Giuseppe, Morelli Luigi, Gentile Tommaso e Morelli
Antonio che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

condannati, dato l’esito dei ricorsi, al pagamento delle spese processuali.

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