Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42728 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42728 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGNANI FRANCESCO N. IL 26/05/1988
avverso la sentenza n. 685/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
20/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A – GeAdA »0
che ha concluso per A_ I pt, xt a&A.A.A.R.A.4.70 zreA42.42_
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 22/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 17 giugno 2013 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato
Magnani Francesco responsabile del reato di cui all’art. 18 del Tulps (R.d. n. 773
del 18.6.’31) per avere promosso, senza averne dato tempestivo avviso al
Questore, una manifestazione di piazza. Il fatto risulta avvenuto in Ferrara il 7
giugno del 2009. La pena inflitta al Magnani risulta essere quella di mesi due dì
arresto ed euro 200,00 di ammenda.

contenuti della decisione di primo grado.
Il fatto, ricostruito nella decisione di primo grado, è ricollegato alla constatazione
dello svolgimento di una manifestazione cui presero parte numerose persone,
avvenuto sul sagrato della cattedrale di Ferrara.
Durante detta manifestazione vennero distribuiti volantini in cui si criticava
l’operato delle locali forze dell’ordine in relazione all’avvenuto arresto di tal
Tinozzi, un anarchico accisato di fatti di danneggiamento.
L’imputato Magnani è stato identificato come uno dei soggetti che durante la
manifestazione ebbe a prendere la parola, peraltro insultando uno dei poliziotti
intervenuti.
In sentenza si afferma che la manifestazione non era stata comunicata
previamente alla locale Questura e che lo stesso Magnani avrebbe affermato – al
momento del fatto – di averla organizzata.
In dibattimento l’imputato ha negato di aver ammesso, agi ufficiali di polizia
giudiziaria, di essere l’organizzatore della riunione.
Il Tribunale ritiene di poter pervenire alla identificazione del Magnani come uno
dei promotori sulla base delle seguenti circostanze istruttorie :
– l’essere il Magnani componente delllo stesso gruppo cui apparteneva Tinozzi ;
– il fatto che il Magnani, come riferito dalla teste Luciani, portò con sè il
megafono poi utilizzato;
– il fatto che la decisione di organizzare la manifestazione di protesta per
l’arresto del Tinozzi venne presa, come riferito dal teste Bettoli, durante alcune
riunioni immediatamente successive all’arresto, cui prese parte il Magnani (e, per
il vero, lo stesso teste Bettolp.
La decisione di secondo grado ribadisce che l’assembramento di persone era tale
da rappresentare una riunione in luogo pubblico, soggetta ad obbligo di
preavviso ai sensi dell’art. 18 Tulps.
Tale obbligo era stato violato, dato che dall’istruttoria è emersa l’assenza di
comunicazione.

••••.,

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 20 maggio 2014 confermava i

Quanto alla identificazione del Magnani quale ‘promotore’, si ribadisce
l’utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Bettoli nella parte eteroaccusatoria ai
sensi dell’art. 63 co.1 cod.proc.pen. e la complessiva validità del ragionamento
probatorio seguito in primo grado.
Si afferma inoltre che le stesse dichiarazioni rese al momento del fatto dal
Magnani erano da ritenersi utilizzabili, posto che in quel momento non erano
emersi indizi a carico del medesimo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – con personale
sottoscrizione – Magnani Francesco, articolando distinti motivi, qui sintetizzati nei
limiti di cui all’art. 173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. .
Con il primo motivo si deduce vizio di inutilizzabilità della deposizione resa dal
teste Bettoli
Si rileva che tale deposizione è stata resa in violazione della previsione di legge
di cui all’art. 198 co.2 cod.proc.pen. . Tale norma è posta a tutela del dichiarante
ed impedisce, in sede di esame, la formulazione di domande su temi di possibile
rilievo auto-incriminante. Pertanto, le risposte fornite dal Bettoli non potevano
essere urgtilizzate, neanche nei limiti ritenuti in sentenza.
Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina incriminatrice.
Ciò sia in rapporto alla necessità del preavviso, ritenuto non dovuto – nel caso in
esame- in rapporto al ridotto numero di partecipanti alla riunione, avente scopi
divulgativi e di manifestazione del pensiero con assenza di pericolo per l’ordine
pubblico, che in rapporto alla stessa prova del mancato preavviso.
Si ribadisce inoltre che il Magnani non poteva essere ritenuto ‘promotore’ data la
scarsità di informazioni probatorie poste a sostegno, ma semplice partecipante
all’incontro.
Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento
alla commisurazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A fronte di motivi di ricorso che superano il preliminare vaglio di ammissibilità,
va emessa decisione di annullamento senza rinvio della decisione impugnata per
intervenuta prescrizione.

3

-■

Veniva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La condotta ritenuta punibile è una contravvenzione e pertanto l’effetto estintivo
(non essendosi verificate sospensioni) pur comprensivo di interruzioni si è
determinato il 7 giugno 2014.
Il ricorso non appare manifestamente infondato – specie in rapporto alla
doglianza relativa alla piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste
Magnani, doglianza che pone il tema della verifica dei rapporti tra la previsione di
legge di cui all’art. 198 co.2 e quella di cui all’art. 63 co.1 cod.proc.pen. – e
pertanto risulta idoneo ad instaurare il grado di giudizio di legittimità, con

Sul punto, va osservato che a fronte del maturato effetto estintivo sussiste, in
via prioritaria, l’obbligo di immediata declaratoria del medesimo anche in sede di
legittimità e non può – in ogni caso – emettersi decisione più favorevole al
ricorrente in ragione della esistenza di evidenze probatorie – richiamate nella
decisione di merito – tali da non determinare l’evidenza dell’assenza di
responsabilità.
Il limite alla applicazione della disposizione di cui all’art. 129 comma 2
cod.proc.pen. è infatti strettamente correlato alla natura del giudizio di
legittimità, per cui risulta possibile l’emissione di decisione più favorevole solo
ove il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato imponga la presa
d’atto della totale carenza di elementi a carico (tra le molte, Sez. I n.35627 del
18.4.2012, rv 253458) .
Nel caso in esame ciò non può affermarsi, in quanto da detta motivazione
emerge, in ogni caso, un principio di prova sia sul tema della natura
dell’assembramento (il numero dei partecipanti è questione in fatto) che sulla
identificazione del ricorrente come soggetto gravato dall’obbligo di
comunicazione, la cui inosservanza è tuttora sanzionata penalmente dall’art. 18
Tulps (Sez. I n. 6812 del 28.4.1994, rv 198117).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 22 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

correlata rilevabilità dell’effetto estintivo correlato al decorso del tempo.

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