Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 42727 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 42727 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALANDRO DOLORES N. IL 19/05/1955
avverso la sentenza n. 4332/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -A
che ha concluso per j 9,

Udito, per la parte civile, l’Avv.
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Data Udienza: 22/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.4.2014 la Corte di appello di Venezia confermava la
decisione con la quale il Tribunale di Padova condannava Dolores Valandro alla
pena, condizionalmente sospesa, di anni uno mesi uno di reclusione, oltre alla
pena accessoria ed al risarcimento in favore delle parti civili costituite per il reato
di cui all’art. 3 primo comma lett. b) legge n. 654 del 1975, aggravato ai sensi
dell’art. 61 n. 10 cod. pen., per avere pubblicato sul proprio profilo del

social

cosa può provare la vittima di questo efferato reato, vergogna!» accompagnata
dalla fotografia di Cecile Kyenge, ministro dell’integrazione, in tal modo istigando
a commettere violenza per motivi razziali nei confronti della suddetta,
commettendo il fatto a causa della pubblica funzione esercitata.
La Corte territoriale rilevava che l’imputata non aveva negato il fatto
adducendo a giustificazione del comportamento che si era trattato di un gesto
impulsivo, essendo particolarmente scossa dalla notizia di una violenza sessuale
commessa da uno straniero poiché la figlia era stata vittima di un fatto simile;
aveva negato, comunque, l’intenzione malevola verso il ministro.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Valandro,
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge
relativamente alla configurabilità del reato di cui all’art. 3 primo comma lett. b)
legge n. 654 del 1975, con particolare riferimento alla sussistenza dei motivi
razziali ed alla istigazione a commettere violenza.
Denuncia, inoltre, il vizio di motivazione per palese contraddittorietà ed
illogicità della sentenza impugnata e lamenta la violazione dell’art. 3 Cost..
La ricorrente rileva che il reato in contestazione richiede il dolo specifico e,
comunque, i motivi razziali sono elemento costitutivo della fattispecie, mentre
nella specie non è stata acquisita la prova certa di tale elemento, atteso che
nella frase trasmessa a mezzo social network non vi è alcun riferimento alla
razza o etnia o nazionalità del ministro Kyenge, atteso che la fotografia della
stessa era già presente. L’imputata in dibattimento ha fornito adeguata
spiegazione delle ragioni della frase utilizzata che esclude la finalità razzista,
come confermato da tutti testimoni esaminati che hanno dichiarato di avere
conferito con l’imputata nelle ore successive al fatto; quindi, è stato ritenuto il
pregiudizio razzista sulla base di mera presunzione.
Esclude che si possa ritenere configurabile l’istigazione alla violenza alla
luce del significato della espressione usata, pur tenuto conto del mezzo utilizzato
e della sua capillare diffusione, stante l’avvenuta valutazione in astratto secondo
lo schema del reato di pericolo presunto. Inoltre, non risulta provato il dolo
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network Facebook la frase « mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire

dell’istigazione, quale volontà di convincere e persuadere il pubblico a
commettere atti di violenza, non potendo rilevare a tale fine la circostanza che
terzi soggetti avessero commentato la frase incriminata.
Del resto, il messaggio inviato dall’imputata rappresenta espressione della
libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10
della Convenzione EDU.
Sui medesimi punti la ricorrente lamenta il vizio della motivazione della
sentenza impugnata, ritenuta illogica e contraddittoria, traendo la motivazione

contenuto, in particolare, quanto al riferimento alla intervista radiofonica, quanto
meno irrilevante, nella quale l’imputata ha ribadito le reali ragioni del suo
intervento ricollegabili al tentativo di stupro subito in passato dalla figlia da parte
di cittadini stranieri.
Inoltre, rileva che il sito internet «io sto con Dolores» non rappresenta
alcuna concreta conferma del presunto pericolo di commissione di violenza,
avendo raccolto commenti favorevoli all’imputata senza alcun riferimento alla
violenza sessuale.
La ricorrente, infine, lamenta la disparità di trattamento con riferimento ad
altro procedimento relativo a commenti analoghi, anzi più gravi, nei confronti
dello stesso ministro che si è concluso – secondo quanto rappresentato ai giudici
di merito – con l’archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza – letta in uno con quella conforme di primo grado,
espressamente richiamata – ha correttamente ravvisato nella complessiva
condotta posta in essere dalla Valandro, che aveva postato il messaggio
descritto nella imputazione commentando un articolo apparso su un sito
specializzato nella pubblicazione di «crimini degli immigrati» nel quale si
parlava di un tentativo di stupro in danno di donna italiana da parte di un
africano, un atto di obiettivo incitamento e di provocazione alla violenza che non
può essere limitato alla espressione di rammarico per l’episodio commentato.
La fattispecie che sanziona la istigazione alla violenza commessa per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, delineata all’art. 3 comma 1 lett. b) della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, come successivamente modificato, configura un
reato di pericolo a dolo specifico, ove l’agente opera con coscienza e volontà di
offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori
etnici, religiosi o razziali e si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che
l’istigazione sia raccolta dai destinatari (Sez. 3, n. 7421 del 10/01/2002, Orrù,
rv. 221689).
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razziale dal comportamento complessivo dell’imputata senza indicarne il

La concreta ed intrinseca capacità di istigazione alla violenza della condotta
può assumere le forme dell’incitamento, dell’inneggiamento, della induzione e
deve essere valutata con riferimento al contesto specifico nel quale viene posta
in essere.
Nella specie, condividendo le valutazioni del primo giudice, la Corte di
appello ha escluso la congruità delle giustificazioni addotte dall’imputata al fine
di contraddire la configurabilità della fattispecie contestata.
Il primo giudice, infatti, correttamente ha evidenziato che vi è stata

intende tenere un comportamento volto a fare in modo che altri si possa
determinare a compiere un’azione violenta. E che la condotta dell’imputata
avesse determinato tale pericolo è stato ritenuto tenendo conto delle espressioni
e del mezzo usato per pubblicarle, che assicura una capillare diffusione, e del
contesto nel quale ciò è avvenuto, caratterizzato da un acceso dibattito relativo
ad un episodio di violenza sessuale in danno di donna italiana da parte di un
africano. E’ stato valutato, altresì, del tutto ragionevolmente ( pur essendo
irrilevante ai fini della configurabilità del reatiche l’istigazione venga raccolta dai
destinatari, che la frase pubblicata dalla Valandro non può essere ritenuta priva
di possibili effetti anche in considerazione del contenuto dei messaggi successivi,
provocati dall’intervento dell’imputata.
Così come, nella specie, la frase diffusa, per il suo stesso tenore (« mai
nessuno che se la stupri»), non può oggettivamente rappresentare espressione
di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost.; del resto, in più
occasioni è stato affermato che la libertà di manifestazione del pensiero cessa
quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo
razzista, non avendo valore assolutotalovendo essere coordinata con altri valori
costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall’art. 3 e dall’art. 117, comma
primo, Cost. (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, rv. 241071).
Quanto ai motivi razziali, la Corte territoriale ha ritenuto evidente che il
commento alla notizia di un’aggressione sessuale ad opera di un somalo in
presenza della fotografia del ministro Kyenge rende esplicito il collegamento tra
l’autore della violenza ed il ministro; così che, il contenuto del commento
pubblicato non può che estrinsecare un pregiudizio razzista in forza del quale è
stata auspicata la violenza. Infatti, i giudici di primo grado hanno dato atto che
l’imputata non ha saputo dare altra giustificazione, riconoscendo che a seguito
dell’episodio commentato non vi era stato alcun intervento da parte del ministro
che potesse giustificare il collegamento. Quindi, con motivazione del tutto logica
ed ancorata alle circostanze di fatto accertate nel processo, i giudici di merito
hanno escluso qualsivoglia interpretazione alternativa di quell’invito esplicito allo
stupro nei confronti del ministro, meritevole di tanto per il solo fatto di
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istigazione nel senso previsto dalla norma incriminatrice, laddove per istigare si

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condividere con l’autore del fatto commentato la provenienza geografica e il
colore della pelle, ossia la razza, restando del tutto irrilevante la circostanza che
la fotografia del ministro fosse stata pubblicata da terzi. E tale sarebbe anche se
si volesse ritenere che la frase fosse riferita al ministro in quanto responsabile di
avere operato a favore dell’uguaglianza e dell’integrazione degli immigrati.
Pertanto, non essendo revocabile in dubbio – come bene hanno rilevato i
giudici di merito – che la condotta della ricorrente esteriorizzi, nel contesto in cui
è maturata, un sentimento percepibile con riferimento alla razza, un invito alla

persona, correttamente è stata configurata la fattispecie in contestazione.
Infine, è aspecifica, oltre che priva di autosufficienza per carenza di
allegazioni, la doglianza della ricorrente in ordine alla presunta disparità di
trattamento con riferimento ad altro procedimento relativo a commenti analoghi
nei confronti dello stesso ministro che si sarebbe concluso con l’archiviazione.
Si deve concludere per il rigetto del ricorso con la conseguente condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, alla refusione
delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che, tenuto conto del
numero e della complessità delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle
prestazioni difensive, avuto riguardo ai valori medi dei parametri generali, si
liquidano per la parte civile rappresentata dall’Avvocato Federica Panizzo in euro
3.000,00, e per le parti civili rappresentate dall’Avv.to Maria D’Addabbo in
complessivi euro 4000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio
dalla parte civile rappresentata dall’Avv.to Federica Panizzo che liquida in euro
3.000 (tremila) e dalle parti civili rappresentate dall’Avv.to Maria D’Addabbo che
liquida in complessivi euro 4000, oltre per tutte accessori di legge.

Così deciso, 22 maggio 2015.

azione violenta ricollegabile alla provenienza geografica o all’origine etnica di una

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