Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4271 del 18/12/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4271 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su istanza di rimessione del processo pendente davanti il tribunale di
Belluno proposta da:
GUGLIELMO MAURIZIO nato il 04/11/1957;
Visti gli atti, e l’istanza;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Massimo Galli che ha
concluso per il rigetto;
uditi i difensori avv.ti Paolo Pantelmo (per l’istante) che ha concluso per
l’accoglimento e Cristiano Alessandri (per la parte civile) che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 20/10/2014, GUGLIELMO Maurizio, a mezzo
dell’avv.to Patelmo, chiedeva, ex art. 45 cod. proc. pen., la rimessione
ad altro giudice del processo pendente avanti il tribunale di Belluno nel
quale era imputato per il reato di circonvenzione di incapace nei
confronti di Ricci Guido.

1

Data Udienza: 18/12/2014

L’istante, a tale fine, esponeva che, nei suoi confronti, era in atto,
da parte degli organi di stampa locali – dei quali produceva copia di
diversi articoli – un’ostile campagna di stampa che si era manifestata sia
con il dare per assodata la sua colpevolezza sia con la pubblicazione di
atti coperti da segreto d’ufficio. L’istante, concludeva, quindi, rilevando

pregiudicare la libera determinazione degli organi giudicanti

«attesa la

propalazione che le stesse hanno avuto per un periodo di tempo
piuttosto esteso, per come risulta dalle date degli articoli sopra riportati,
non sono altrimenti eliminabilí in quanto ormai la figura del dott.
Guglielmo, quale “cacciatore di eredità”, è ormai radicata
nell’immaginario bellunese e, inevitabilmente, anche in quello degli
organi chiamati a giudicarne la colpevolezza nel presente giudizio».

2. L’istanza è inammissibile.
L’art. 46/2-3 cod. proc. pen. dispone che la richiesta di rimessione
dev’essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta dall’imputato
personalmente o «da un suo procuratore speciale».
I requisiti che deve avere la procura speciale sono descritti nell’art.
122 cod. proc. pen. a norma del quale

«la procura deve, a pena

d’inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste
specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è
conferita e dei fatti ai quali si riferisce […1».
Nel caso di specie, la richiesta di rimessione risulta proposta e
sottoscritta dal solo difensore che, pur dichiarandosi procuratore
speciale, non ha prodotto alcuna procura speciale rilasciatagli
dall’imputato con i requisiti di cui al citato art. 122 cod. proc. pen.
Il difensore della parte civile ha prodotto una procura speciale
rilasciata dall’imputato all’vv.to Patelmo ma la suddetta procura non
comprende la possibilità di poter presentare istanza di rimessione.
In conclusione, l’istanza deve ritenersi inammissibile con
conseguente condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende

2

che le suddette circostanze erano palesemente gravi e tali da

di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina, ex art. 48/6 cod. proc. pen., equitativamente in C
1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Inammissibile il ricorso e

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